DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79

Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. (12G0105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131 (in G.U. 09/08/2012, n. 185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal: 1-3-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
 
Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra
     e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Alla copertura dei posti di capo  squadra  nel  ruolo  dei  capi
squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
disponibili al 31  dicembre  di  ciascuno  degli  anni  dal  2008  al
((2017)),  si  provvede  esclusivamente  con  le  procedure  di   cui
all'articolo 12, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217. La  decorrenza  giuridica  dei  posti  messi  a
concorso e' fissata al 1° gennaio dell'anno successivo  a  quello  in
cui si e' verificata la disponibilita' e la decorrenza  economica  al
giorno successivo alla data di conclusione del  corso  di  formazione
previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217. 
  2. Alla copertura dei posti di capo  reparto  nel  ruolo  dei  capi
squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
disponibili al 31  dicembre  di  ciascuno  degli  anni  dal  2006  al
((2017)),  si  provvede  esclusivamente  con  le  procedure  di   cui
all'articolo 16, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217. La  decorrenza  giuridica  dei  posti  messi  a
concorso e' fissata al 1° gennaio dell'anno successivo  a  quello  in
cui si e' verificata la disponibilita' e la decorrenza  economica  al
giorno successivo alla data di conclusione del  corso  di  formazione
previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217. 
  3.  A  seguito   dell'avvio   delle   procedure   concorsuali   per
l'attribuzione  della  qualifica   di   capo   reparto,   un   numero
corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra e'  conferito
per risulta, ai sensi  dell'articolo  14,  comma  9,  della  legge  5
dicembre 1988, n.  521,  con  decorrenza  giuridica  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo a quello di decorrenza  giuridica  del  concorso
per capo reparto.  La  decorrenza  economica  e'  fissata  al  giorno
successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione. 
  4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica  di  capo
squadra derivanti per  risulta  dall'espletamento  del  concorso  per
l'attribuzione  della  qualifica  di  capo  reparto  con   decorrenza
giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo
squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009. 
  5. I requisiti di ammissione e i titoli per  la  valutazione  nelle
procedure concorsuali di cui  al  presente  articolo  debbono  essere
posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello  di
decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso.
Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149,  comma  6,  e  150,
comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  6. Limitatamente alle procedure  concorsuali  di  cui  al  presente
articolo, la durata dei corsi di formazione previsti  dagli  articoli
12, comma 1, lettera a), e 16,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' ridotta a cinque settimane. 
  7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10  del  decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'articolo  4  della  legge  12
novembre 2011, n. 183.