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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2012, n. 78

Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. (12G0099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2012
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Testo in vigore dal:  16-6-2012

Art. 12

Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili
e relativa valutazione
1. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), soddisfano i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, nonché i requisiti di cui ai capi III e IV del presente decreto.
2. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono conformi alle specificazioni della documentazione in base alla quale sono state fabbricate. Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformità degli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV del presente decreto.
3. Sono validi nel territorio dello Stato i certificati di valutazione della conformità, i certificati di rivalutazione della conformità e le relazioni sulle ispezioni periodiche, sulle ispezioni intermedie e sulle verifiche straordinarie, rilasciati da un organismo notificato da altro Stato membro, in conformità alla direttiva recepita con il presente decreto.
4. Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata.