DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (12G0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012, n. 122 (in G.U. 03/08/2012, n. 180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
          Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2012,  il  Fondo  per  la
ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012,  da
assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita'
previste dal presente decreto. (2) 
  2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo  1,
comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'  stabilita
la  ripartizione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  fra  le  Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per  le  finalita'  previste  dal
presente decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei ad
assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti
danneggiati, nei limiti delle  risorse  allo  scopo  finalizzate.  La
proposta  di  riparto  e'  basata  su  criteri  oggettivi  aventi   a
riferimento  l'effettivita'  e  la  quantita'  dei  danni  subiti   e
asseverati delle singole Regioni. 
  3. Al predetto Fondo affluiscono, nel  limite  di  500  milioni  di
euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al  31  dicembre  2012,
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina  con  piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato  come  carburante
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2  centesimi  al
litro, e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane. L'articolo 1, comma 154,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e' abrogato. 
  4.  Con  apposito  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite
le modalita' di individuazione  del  maggior  gettito  di  competenza
delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalita'  di
cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione. 
  5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: 
    a)  con  le  risorse  eventualmente  rivenienti  dal   Fondo   di
solidarieta' dell'Unione  Europea  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
2012/2002 del Consiglio  dell'11  novembre  2002,  nei  limiti  delle
finalita' per esse stabilite; 
    b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1,
della legge 6 luglio 2012,  n.  96,  da  ripartire  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri; 
    c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni  2013  e  2014
con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95.  Qualora  necessario  ai  fini  del  concorso  al
raggiungimento  dell'ammontare  di  risorse  autorizzato  di  cui  al
periodo  precedente,   puo'   provvedersi   mediante   corrispondente
riduzione delle voci di  spesa  indicate  nell'elenco  allegato  alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate  le  riduzioni  delle
dotazioni finanziarie da operare e  le  voci  di  spesa  interessate,
nonche'  le  conseguenti  modifiche  degli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno, tali da garantire la neutralita'  in  termini  di
indebitamento netto delle pubbliche  amministrazioni.  Lo  schema  di
decreto di cui  al  precedente  periodo,  corredato  della  relazione
tecnica di cui all'articolo 17, comma  3,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, e'  trasmesso  alle  Camere
per l'espressione, entro venti giorni, del parere  delle  Commissioni
competenti  per  i  profili   di   carattere   finanziario.   Decorso
inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto  puo'
essere comunque adottato. 
  6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono
intestate apposite contabilita' speciali aperte presso  la  tesoreria
statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma  2,  le
risorse provenienti  dal  fondo  di  cui  al  comma  1  destinate  al
finanziamento degli interventi previsti dal  presente  decreto  ,  al
netto di quelle destinate  alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
derivanti dall'articolo 2,  comma  3,  dall'articolo  8,  commi  3  e
15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali  confluiscono
anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate  alle
stesse regioni ai fini  della  realizzazione  di  interventi  per  la
ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli  eventi  sismici.
Sulle contabilita' speciali  possono  confluire  inoltre  le  risorse
finanziarie  a  qualsiasi  titolo  destinate  o  da  destinare   alla
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova  e
Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di  cui  al  primo
periodo, presenti nelle predette  contabilita'  speciali,  nonche'  i
relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali  di  cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del
medesimo articolo 1,  per  conto  dei  Presidenti  delle  Regioni  in
qualita' di commissari delegati, agli interventi di cui  al  presente
decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilita'  interno  degli
enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni  rendicontano  ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,  n.
225 , e curano la pubblicazione  dei  rendiconti  nei  siti  internet
delle rispettive regioni. 
                                                     (18) (21) ((22)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma 21)  che  "Il
Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n.74 e' alimentato per 550 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni  di  spesa  previste
dal presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che
"Le  disposizioni  previste  dagli  articoli  2,  3,  10  e  11   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 [...] si  applicano,  ove  risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune  di  Offlaga,  in
provincia di Brescia". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
758) che "Al  fine  di  permettere  lo  svolgimento  delle  procedure
connesse  alle  attivita'  di  ricostruzione,   il   fondo   per   la
ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.
122, e' incrementato di 17,5 milioni di euro per  l'anno  2019  e  di
17,5 milioni di euro per l'anno 2020". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificata  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 758) che  "Al
fine di permettere  lo  svolgimento  delle  procedure  connesse  alle
attivita' di ricostruzione, il fondo  per  la  ricostruzione  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,   e'
incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di
euro per l'anno 2020".