DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (12G0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012, n. 122 (in G.U. 03/08/2012, n. 180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 21-8-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
 
Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi  sismici  del  maggio
                                2012 
 
  1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno  2012,
da  trasferire,  su  ciascuna  contabilita'  speciale,  in   apposita
sezione, in  favore  della  Regione  Emilia  Romagna,  della  regione
Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni,
nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede
o unita' locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1,
del presente decreto, che hanno subito danni per effetto degli eventi
sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio  2012.  Sono  comprese
tra i beneficiari anche le imprese agricole la  cui  sede  principale
non e' ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, ma i cui
fondi siano situati in  tali  territori.  I  criteri,  anche  per  la
ripartizione, e le modalita' per la  concessione  dei  contributi  in
conto  interessi  sono  stabiliti   con   decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta  delle  Regioni
interessate. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  per  l'anno  2012  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n.  311.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  le  variazioni  di  bilancio  occorrenti   per
l'applicazione del presente articolo. 
  1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo  sviluppo  del  tessuto
produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del  20  e  del  29
maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna  contabilita'
speciale alla data di entrata in vigore della presente  disposizione,
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del  presente
articolo, possono essere  utilizzate  anche  per  agevolazioni  nella
forma di contributo in conto capitale, alle imprese  che  realizzino,
ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti
produttivi nei territori individuati dal  comma  1  dell'articolo  1,
ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1  al  presente  decreto,
integrati dai  territori  individuati  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. 
  1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi  di  cui  al
cui al  comma  1-bis  sono  concesse  secondo  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15  dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato
agli aiuti di importanza  minore  ("de  minimis"),  o  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1535/2007  della  Commissione,  del  20  dicembre
2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato
CE agli aiuti de minimis nel settore della  produzione  dei  prodotti
agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato
autorizzati. 
  1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter
provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma  2  dell'articolo
1; i criteri, le  condizioni  e  le  modalita'  di  concessione  sono
disciplinati con propri  atti  dalla  regione  Emilia-Romagna,  dalla
regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono,  in
particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese
ammesse,  i  criteri  di  valutazione,  i  documenti  istruttori,  la
procedura, le condizioni per l'accesso, per  l'erogazione  e  per  la
revoca   dei   contributi,   le   modalita'   di   controllo   e   di
rendicontazione. 
                                                               ((18)) 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che
"Le  disposizioni  previste  dagli  articoli  2,  3,  10  e  11   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 [...] si  applicano,  ove  risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune  di  Offlaga,  in
provincia di Brescia".