DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 68

Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
       Disciplina del riconoscimento dei collegi universitari 
 
  1. Con proprio decreto, il Ministero concede il  riconoscimento  ai
collegi  universitari  che  ne  avanzano  richiesta  nel  termine  di
centoventi giorni dal ricevimento della domanda. 
  2. Ai fini  del  riconoscimento,  il  collegio  universitario  deve
dimostrare di possedere  requisiti  e  standard  minimi  a  carattere
istituzionale,  logistico  e  funzionale,  non  inferiori  a   quelli
previsti per l'accesso ai finanziamenti di  cui  alla  legge  del  14
novembre 2000, n. 338, ed in particolare: 
    a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo,  svolto  in
maniera sistematica e continuativa,  ed  adeguata  dimostrazione  del
possesso delle conseguenti qualificazioni e  strutture  organizzative
necessarie per la sua realizzazione; 
    b) disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali
ed infrastrutture idonee allo svolgimento di  funzioni  residenziali,
con connessi servizi alberghieri, di attivita' formative, culturali e
ricreative, concepite con alti standard qualitativi; 
    c) disporre di strutture ricettive in grado  di  ospitare  utenti
italiani, provenienti da piu' regioni  sul  territorio  nazionale,  e
stranieri, con particolare riguardo a  quelli  provenienti  da  paesi
dell'Unione  europea,  anche   in   una   prospettiva   di   sviluppo
interculturale. 
    ((c-bis) per i collegi universitari gia' legalmente  riconosciuti
dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge  14  novembre
2000, n. 338)). 
  3. Con decreto del Ministro, da adottare  entro  centoventi  giorni
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale, sono indicate le modalita' di dimostrazione dei  requisiti
di cui al comma 2, lettere a), b), c), e  le  modalita'  di  verifica
della  permanenza  dei  requisiti  medesimi  nonche'  di  revoca  del
riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica. 
  4.  Con  il  riconoscimento  di  cui  al  comma   1   il   collegio
universitario acquisisce la qualifica di "collegio  universitario  di
merito". 
  5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui  collegi  universitari
legalmente riconosciuti.