DECRETO-LEGGE 15 marzo 2012, n. 21

Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. (12G0040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56 (in G.U. 14/05/2012, n. 111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
Testo in vigore dal: 6-8-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                             Art. 1-bis 
 
(Poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione  elettronica  a
banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e  altri
                              attivi). 
 
  1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di  cui  al  presente
articolo, costituiscono attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il
sistema di difesa e sicurezza nazionale i  servizi  di  comunicazione
elettronica a banda larga basati sulla  tecnologia  5G.  Ai  medesimi
fini di cui al presente articolo, ulteriori servizi, beni,  rapporti,
attivita' e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica,
ivi inclusi quelli relativi alla  tecnologia  cloud,  possono  essere
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  il
Ministro dell'interno, il Ministro della difesa,  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  il  Ministro  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli  altri
Ministri  competenti  per  settore,  e  sentita  l'Agenzia   per   la
cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni  parlamentari
competenti,  che  e'  reso  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti  sono
adottati anche in mancanza di parere. 
  2. Fermi gli  obblighi  previsti  ai  sensi  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso  contratti  o
accordi, intendano acquisire, a  qualsiasi  titolo,  beni  o  servizi
relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione  e
alla gestione delle attivita' di cui al comma 1, ovvero componenti ad
alta intensita' tecnologica funzionali alla predetta realizzazione  o
gestione, notificano, prima di procedere alla predetta  acquisizione,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale
sono contenuti: il settore interessato  dalla  notifica;  dettagliati
dati  identificativi  del  soggetto  notificante;  il  programma   di
acquisti;  dettagliati  dati  identificativi  dei   relativi,   anche
potenziali, fornitori; descrizione dei  beni,  dei  servizi  e  delle
componenti   ad   alta   intensita'   tecnologica   funzionali   alla
progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla  gestione
delle attivita' di  cui  al  comma  1;  un'informativa  completa  sui
contratti in corso e sulle prospettive di  sviluppo  della  rete  5G,
ovvero degli ulteriori sistemi e attivi  di  cui  al  comma  1;  ogni
ulteriore informazione funzionale a  fornire  un  dettagliato  quadro
delle modalita' di  sviluppo  dei  sistemi  di  digitalizzazione  del
notificante, nonche' dell'esatto adempimento alle condizioni  e  alle
prescrizioni   imposte   a   seguito   di    precedenti    notifiche;
un'informativa  completa  relativa   alle   eventuali   comunicazioni
effettuate ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  6,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2019, ai fini dello svolgimento delle  verifiche  di
sicurezza  da  parte  del  Centro  di  valutazione  e  certificazione
nazionale  (CVCN),  inclusiva  dell'esito  della   valutazione,   ove
disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con  uno
dei decreti di cui al comma 1, possono  altresi'  essere  individuati
ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri  e
modalita' con cui procedere alla notifica del medesimo  piano,  oltre
ad eventuali tipologie di attivita' escluse dall'obbligo di notifica,
anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione.  Il
piano  di  cui  al  presente  comma  include  altresi'  l'informativa
completa sui  contratti  o  sugli  accordi  relativi  ai  servizi  di
comunicazione elettronica a banda larga basati  sulla  tecnologia  5G
gia' autorizzati, in relazione ai quali resta ferma  l'efficacia  dei
provvedimenti autorizzativi gia' adottati. (12) 
  3. La notifica di cui di cui al comma 2 e'  trasmessa  annualmente,
prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilita' di
aggiornare, previa notifica  ai  sensi  del  medesimo  comma  2  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso  di
anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  adottato  su
conforme delibera del Consiglio dei ministri, e' approvato  il  piano
annuale  di  cui  al  comma  2,  previa  eventuale   imposizione   di
prescrizioni o condizioni, ovvero ne  e'  negata  l'approvazione  con
l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel  decreto
di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri  gia'  adottati  alla  data  di
entrata in vigore del presente articolo. Se  e'  necessario  svolgere
approfondimenti  riguardanti  aspetti  tecnici  anche  relativi  alla
valutazione di possibili fattori di  vulnerabilita',  che  potrebbero
compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi
transitano o dei sistemi, il termine  di  trenta  giorni  di  cui  al
secondo  periodo  puo'  essere  prorogato  fino   a   venti   giorni,
prorogabili per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di
particolare complessita'. Se  nel  corso  dell'istruttoria  si  rende
necessario richiedere informazioni al notificante,  tale  termine  e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento  delle  informazioni
richieste, che sono rese entro il termine  di  dieci  giorni.  Se  si
rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di trenta giorni e' sospeso,  per  una  sola  volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro
il  termine  di  venti  giorni.  Le  richieste  di  informazioni   al
notificante e le richieste istruttorie a  soggetti  terzi  successive
alla prima non sospendono i termini. In caso di  incompletezza  della
notifica, il termine di trenta  giorni  di  cui  al  secondo  periodo
decorre dal ricevimento delle informazioni o degli  elementi  che  la
integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato. 
  4. I poteri speciali sono esercitati nella  forma  dell'imposizione
di  specifiche  prescrizioni  o  condizioni  ogniqualvolta  cio'  sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali  della
difesa e della sicurezza nazionale.  A  tal  fine,  sono  oggetto  di
valutazione anche gli elementi indicanti la presenza  di  fattori  di
vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere  l'integrita'   e   la
sicurezza delle reti e dei dati che vi  transitano,  compresi  quelli
individuati sulla base dei principi e delle linee guida  elaborati  a
livello internazionale e dall'Unione europea. Se  le  prescrizioni  o
condizioni non risultano sufficienti  ad  assicurare  la  tutela  dei
citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti  del  piano
notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di  sostituzione
degli apparati e dell'esigenza di non rallentare  lo  sviluppo  della
tecnologia 5G o di altre  tecnologie  nel  Paese,  nel  rispetto  dei
principi di proporzionalita' e adeguatezza, approva, in  tutto  o  in
parte, il piano per un periodo temporale, anche  limitato,  indicando
un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi
ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto. 
  5. Salvo  quanto  previsto  dal  presente  comma,  se  il  soggetto
notificante   inizia   l'esecuzione   di   contratti    o    accordi,
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, compresi nella  notifica,  prima  che  sia  decorso  il
termine per l'approvazione del  piano,  il  Governo  puo'  ingiungere
all'impresa,  stabilendo  il  relativo  termine,  di  ripristinare  a
proprie spese la situazione  anteriore  all'esecuzione  del  predetto
contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque
non osserva gli obblighi di notifica  di  cui  al  presente  articolo
ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di  esercizio  dei
poteri speciali e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
fino al  tre  per  cento  del  fatturato  del  soggetto  tenuto  alla
notifica. I contratti eventualmente  stipulati  in  violazione  delle
prescrizioni  o  delle  condizioni  contenute  nel  provvedimento  di
esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il  Governo  puo'  altresi'
ingiungere  all'impresa,   stabilendo   il   relativo   termine,   di
ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione,
applicando  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria   sino   a   un
dodicesimo di quella prevista al secondo periodo  per  ogni  mese  di
ritardo nell'adempimento, commisurata al  ritardo.  Analoga  sanzione
puo'   essere   applicata    per    il    ritardo    nell'adempimento
dell'ingiunzione di cui al primo  periodo.  Nei  casi  di  violazione
degli obblighi di notifica di cui  al  presente  articolo,  anche  in
assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo'
avviare d'ufficio il procedimento ai  fini  dell'eventuale  esercizio
dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i  termini  e
le norme procedurali previsti dal presente articolo.  Il  termine  di
trenta giorni di  cui  al  comma  3  decorre  dalla  conclusione  del
procedimento  di  accertamento  della  violazione   dell'obbligo   di
notifica. 
  6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente  articolo
il gruppo di coordinamento per l'esercizio  dei  poteri  speciali  e'
composto  dai  rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  del  Ministero  dell'interno,  del
Ministero della difesa, del Ministero degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   dal   Ministro   per   l'innovazione
tecnologica e la transizione  digitale,  ove  previsto,  nonche'  dai
rappresentanti  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale.  Il
gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di  valutazione  e
certificazione nazionale (CVCN) e delle  articolazioni  tecniche  dei
Ministeri dell'interno e della difesa, per  le  valutazioni  tecniche
della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma  2,  e
ai suoi  eventuali  aggiornamenti,  propedeutiche  all'esercizio  dei
poteri speciali  e  relative  ai  beni  e  alle  componenti  ad  alta
intensita'   tecnologica   funzionali   alla   progettazione,    alla
realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle  attivita'  di
cui al comma 1 nonche' ad altri possibili fattori  di  vulnerabilita'
che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle  reti,
dei dati che vi transitano o dei sistemi. 
  7. Le attivita' di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza
delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il  provvedimento
di  esercizio  dei  poteri  speciali,  alla  analisi  della  relativa
adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate  misure,  anche
tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono
svolte da un comitato composto da uno  o  piu'  rappresentanti  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero  dello  sviluppo
economico,   del   Ministero   della    difesa,    ((del    Ministero
dell'interno,)) del  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, o,  se  non  nominato,  della  struttura  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  per  l'innovazione
tecnologica  e  la  digitalizzazione,  nonche'  dell'Agenzia  per  la
cybersicurezza  nazionale.  Per  le  attivita'  di  monitoraggio,  il
comitato si avvale anche del Centro di valutazione  e  certificazione
nazionale  (CVCN),  e  delle  articolazioni  tecniche  dei  Ministeri
dell'interno e della difesa. Ai lavori del comitato  di  monitoraggio
possono  essere  chiamati  a  partecipare  altri  rappresentanti  dei
Ministeri di cui al comma 6. Al fine  del  concreto  esercizio  delle
attivita' di monitoraggio il soggetto interessato comunica ,  con  la
periodicita' indicata con il provvedimento di  esercizio  dei  poteri
speciali, ogni attivita' esecutiva posta in essere,  ivi  inclusa  la
stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni  opportuno
dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare  la
conformita' della medesima al piano approvato ai sensi del  comma  3.
Il soggetto interessato trasmette altresi'  una  relazione  periodica
semestrale sulle attivita' in corso. E' fatta salva  la  possibilita'
per il comitato di monitoraggio di  disporre  ispezioni  e  verifiche
tecniche,  anche  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   2-bis,
relativamente  ai  beni  e  alle  componenti   ad   alta   intensita'
tecnologica funzionali alla progettazione, alla  realizzazione,  alla
manutenzione e alla gestione  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1
nonche' ad altri possibili fattori di vulnerabilita'  che  potrebbero
compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi
transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio  dei
poteri speciali. L'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni
contenute nel provvedimento di approvazione  ovvero  qualsiasi  altra
circostanza  idonea  a  incidere  sul  provvedimento  approvativo  e'
segnalata al gruppo  di  coordinamento  per  l'esercizio  dei  poteri
speciali di cui al comma 6, il quale puo' proporre al  Consiglio  dei
ministri l'applicazione delle  sanzioni  previste  dal  comma  5,  la
revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto  di
esercizio  delle  attivita'  funzionali  alla   progettazione,   alla
realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle  attivita'  di
cui al comma 1. 
  8. Per le attivita' previste dal presente  articolo  ai  componenti
del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato
di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  sentito
il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche  in
deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  possono
essere individuate  misure  di  semplificazione  delle  modalita'  di
notifica, dei termini e delle procedure relativi  all'istruttoria  ai
fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 21 settembre 2019, n.  105,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, ha  disposto  (con  l'art.  4-bis,
comma 2) che "Le disposizioni introdotte dal  comma  1  del  presente
articolo, ad esclusione di quelle di cui al medesimo comma 1, lettera
d), capoverso Art. 2-ter, si applicano anche ai procedimenti in corso
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima  data,
ferma restando la data di inizio del  loro  decorso,  sono  prorogati
fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente  articolo,
se maggiore di quella anteriormente prevista". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 14 giugno 2021, n. 82, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2021, n. 109, ha disposto (con l'art. 16, comma  10)  che
la presente modifica decorre  dalla  data  in  cui  diviene  efficace
l'obbligo di comunicazione  disciplinato  dal  comma  9,  lettera  a)
dell'art. 16 del suindicato decreto-legge. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L.
20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art. 28, comma 2)  che  "In
sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2  dell'articolo
1-bis del citato  decreto-legge  n.  21  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, modificato dal comma 1 del
presente  articolo,  include  altresi'  l'informativa  completa   sui
contratti o  sugli  accordi  relativi  ai  servizi  di  comunicazione
elettronica  a  banda  larga  basati   sulla   tecnologia   5G   gia'
autorizzati.  Ferma  l'efficacia  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri gia' adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge n. 21 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono dichiarati  estinti  dal  gruppo  di
coordinamento di cui al predetto articolo 1-bis e il  relativo  esame
e' effettuato  in  sede  di  valutazione  del  piano  annuale,  fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  1-bis,  commi  3  e  5,  del
decreto-legge n. 21 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 56 del 2012".