DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) (1)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 7-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 61-bis 
    (Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale). 
 
  1. Sono ripristinati i fondi di  cui  all'articolo  2,  comma  244,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di  1  milione  di
euro per ciascuno degli anni del triennio  2012/2014,  con  specifica
destinazione   al   miglioramento    delle    condizioni    operative
dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella  sperimentazione
della piattaforma per la  gestione  della  rete  logistica  nazionale
nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti. 
  2.  All'onere  derivante  dal  comma   1   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2012-2014,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. La societa' UIRNet  SpA  e'  soggetto  attuatore  unico  per  la
realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete
logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno
2005, n. 18T, che e' estesa, oltre  che  agli  interporti,  anche  ai
centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche. 
  5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti  e'  autorizzato  a
firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA  per  disciplinare
l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo. ((32)) 
 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, ha disposto (con l'art. 30,  comma
2) che gli  effetti  della  convenzione  prevista  dal  comma  5  del
presente articolo, ove non gia' scaduta, cessano alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del suddetto D.L.