DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) (1)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 25-3-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
 
      (( (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). 
 
  1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6  settembre
2005, n. 206, dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente: 
    "Art.  37-bis   (Tutela   amministrativa   contro   le   clausole
vessatorie).  -  1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, sentite  le  associazioni  di  categoria  rappresentative  a
livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni,
d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di  cui  ai  commi  successivi,
dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei  contratti  tra
professionisti e consumatori che si concludono  mediante  adesione  a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione  di  moduli,
modelli  o  formulari.  Si   applicano   le   disposizioni   previste
dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge  10  ottobre  1990,  n.
287, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 5.
In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorita' ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da  2.000
euro a 20.000 euro.  Qualora  le  informazioni  o  la  documentazione
fornite  non  siano  veritiere,  l'Autorita'  applica  una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 
    2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta'  della  clausola
e' diffuso anche per  estratto  mediante  pubblicazione  su  apposita
sezione del sito  internet  istituzionale  dell'Autorita',  sul  sito
dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e  mediante
ogni altro mezzo ritenuto  opportuno  in  relazione  all'esigenza  di
informare compiutamente i consumatori a cura e spese  dell'operatore.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000
euro a 50.000 euro. 
    3.  Le  imprese  interessate  hanno  facolta'   di   interpellare
preventivamente  l'Autorita'  in  merito  alla  vessatorieta'   delle
clausole che intendono utilizzare  nei  rapporti  commerciali  con  i
consumatori secondo le modalita' previste dal regolamento di  cui  al
comma 5. L'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro il termine di
centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni  fornite
risultino  gravemente  inesatte,  incomplete  o  non  veritiere.   Le
clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non  possono
essere successivamente valutate dall'Autorita' per gli effetti di cui
al  comma  2.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  responsabilita'  dei
professionisti nei confronti dei consumatori. 
    4.  In.  materia  di  tutela  giurisdizionale,  contro  gli  atti
dell'Autorita', adottati in applicazione del  presente  articolo,  e'
competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno. 
    5. L'Autorita', con proprio regolamento, disciplina la  procedura
istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso  agli
atti, nel rispetto dei  legittimi  motivi  di  riservatezza.  Con  lo
stesso   regolamento   l'Autorita'   disciplina   le   modalita'   di
consultazione con le  associazioni  di  categoria  rappresentative  a
livello nazionale e con le camere di  commercio  interessate  o  loro
unioni attraverso l'apposita sezione del  sito  internet  di  cui  al
comma 2 nonche' la  procedura  di  interpello.  Nell'esercizio  delle
competenze di cui al presente articolo, l'Autorita' puo'  sentire  le
autorita'  di  regolazione  o  vigilanza  dei  settori   in   cui   i
professionisti interessati operano, nonche' le  camere  di  commercio
interessate o le loro unioni. 
    6. Le attivita' di cui al presente articolo sono  svolte  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente")) .