DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio
          nazionale dei numeri civici delle strade urbane. 
 
  1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sentiti  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e
delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma  1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  effettuato  dall'ISTAT
con   cadenza   annuale,   nel   rispetto    delle    raccomandazioni
internazionali e dei regolamenti europei. ((3)) 
  2. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'  stabiliti  i
contenuti dell'Archivio nazionale  dei  numeri  civici  delle  strade
urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT  e  dall'Agenzia
del territorio, gli obblighi e le  modalita'  di  conferimento  degli
indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli  comuni  ai  sensi
del regolamento anagrafico della popolazione residente, le  modalita'
di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti  autorizzati,  nonche'  i
criteri per l'interoperabilita' dell'ANNCSU con le altre banche  dati
di  rilevanza  nazionale  e  regionale,  nel  rispetto  delle  regole
tecniche del sistema pubblico di  connettivita'  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  Per  la  realizzazione  dell'ANNCSU
l'ISTAT puo' stipulare  apposite  convenzioni  con  concessionari  di
servizi  pubblici  dotati  di  un  archivio  elettronico   con   dati
toponomastici puntuali sino a livello di numero civico  su  tutto  il
territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati  a  livello  di
singolo  numero  civico  e  mantenuti  sistematicamente   aggiornati.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.  All'attuazione
della  medesima  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle   attivita'
preparatorie  all'introduzione  del  censimento  permanente  mediante
indagini statistiche a cadenza annuale, nonche'  delle  attivita'  di
cui al comma 2 si provvede nei limiti  dei  complessivi  stanziamenti
gia' autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione  delle
attivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui  al
comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2015. 
  4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza  con
le raccomandazioni internazionali e i  regolamenti  comunitari  e  di
aumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi informativi resi  al
sistema  economico  e  sociale  del  Paese  dal  Sistema   statistico
nazionale (SISTAN), su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei  dati
personali, il Governo  emana  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989
e il complessivo  riordino  del  Sistema  Statistico  Nazionale,  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli  enti
e degli uffici di statistica del SISTAN; 
  b)  migliorare  gli  assetti  organizzativi  dell'ISTAT  anche  con
riferimento all'articolo 5, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i
compiti  di  indirizzo  e  coordinamento   tecnico-metodologico,   di
definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di  dati
amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN; 
  c) favorire l'armonizzazione del funzionamento  del  SISTAN  con  i
principi europei in materia di organizzazione e di  produzione  delle
statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da  parte  del  Sistema
delle piu' avanzate metodologie  statistiche  e  delle  piu'  moderne
tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
  d) semplificare e  razionalizzare  la  procedura  di  adozione  del
Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di  obbligo
a fornire i dati statistici; 
  e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare  i
sistemi di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal
Sistema e da altri soggetti pubblici e privati; 
  f)  adeguare  alla  normativa  europea   e   alle   raccomandazioni
internazionali  la  disciplina  in  materia  di  tutela  del  segreto
statistico, di protezione dei dati personali oggetto  di  trattamento
per finalita' statistiche, nonche' di  trattamento  ed  utilizzo  dei
dati amministrativi a fini statistici. ((3)) 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto l'articolo 12 del decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   12.   (Commissione   per   la   garanzia   della   qualita'
dell'informazione statistica) - 1. E' istituita la Commissione per la
garanzia  della  qualita'  dell'informazione  statistica  avente   il
compito di: 
  a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e sulla  qualita'
dell'informazione statistica, nonche' sulla  sua  conformita'  con  i
regolamenti,  le  direttive  e  le  raccomandazioni  degli  organismi
internazionali  e  comunitari,  prodotta   dal   Sistema   statistico
nazionale; 
  b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia
di segreto statistico e di protezione dei dati personali,  garantendo
al Presidente dell'Istat e al Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta; 
  c)  esprimere  un  parere  sul   Programma   statistico   nazionale
predisposto ai sensi dell'articolo 13; 
  d) redigere un rapporto annuale, che si allega  alla  relazione  di
cui all'articolo 24. 
  2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui  al  comma  1,
puo' formulare osservazioni e rilievi al  Presidente  dell'ISTAT,  il
quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta  giorni
dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui  all'articolo  3  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010, n. 166; qualora  i  chiarimenti  non  siano  ritenuti
esaustivi, la Commissione ne riferisce al  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri. 
  3. La Commissione e'  sentita  ai  fini  della  sottoscrizione  dei
codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei
dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale. 
  4. La Commissione  e'  composta  da  cinque  membri,  nominati  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei  Ministri  e  scelti  tra  professori  ordinari  in
materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti
di statistica o di ricerca statistica non facenti parte  del  Sistema
statistico  nazionale,  ovvero  tra  alti   dirigenti   di   enti   e
amministrazioni pubbliche, che  godano  di  particolare  prestigio  e
competenza nelle discipline e nei campi  collegati  alla  produzione,
diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che  non  siano
preposti a uffici facenti parte  del  Sistema  statistico  nazionale.
Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione  europea
in possesso  dei  medesimi  requisiti.  I  membri  della  Commissione
restano in carica per cinque anni e non possono essere  riconfermati.
Il Presidente e' eletto dagli stessi membri. 
  5. La Commissione si riunisce almeno  due  volte  all'anno  e  alle
riunioni partecipa il  Presidente  dell'ISTAT.  Il  Presidente  della
Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2. 
  6. Alle  funzioni  di  segreteria  della  Commissione  provvede  il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria. 
  7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e  gli  eventuali
rimborsi spese  del  Presidente  e  dei  componenti  derivanti  dalle
riunioni di  cui  al  comma  5  sono  posti  a  carico  del  bilancio
dell'ISTAT.». 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto: 
  - (con l'art. 13, comma 2-bis) che "I  regolamenti  previsti  dagli
articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora  adottati  e
decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono adottati su  proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri"; 
  - (con l'art. 13, comma 2-ter) che "I decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  previsti  dalle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre  2012,  n.  221,  qualora  non  ancora  adottati  e  decorsi
ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non  sia
pervenuto il concerto dei Ministri interessati".