DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 26 
 
 
  Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio 
 
  1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale  la  perdita
deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli  articoli
2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile,  e'
posticipato  al  secondo   esercizio   successivo.   Nelle   start-up
innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli  2447
o 2482-ter del codice  civile  l'assemblea  convocata  senza  indugio
dagli amministratori,  in  alternativa  all'immediata  riduzione  del
capitale e al contemporaneo aumento del  medesimo  a  una  cifra  non
inferiore  al  minimo  legale,  puo'  deliberare  di  rinviare   tali
decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura
di tale esercizio non opera la causa di scioglimento  della  societa'
per riduzione o perdita del capitale sociale  di  cui  agli  articoli
2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del  codice  civile.
Se entro l'esercizio successivo il capitale non  risulta  reintegrato
al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di
tale esercizio  deve  deliberare  ai  sensi  degli  articoli  2447  o
2482-ter del codice civile. 
  2.  L'atto  costitutivo  della  ((PMI.))  costituita  in  forma  di
societa' a responsabilita' limitata puo' creare  categorie  di  quote
fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti  dalla  legge,  puo'
liberamente determinare il contenuto delle varie categorie  anche  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo  e  terzo,
del codice civile. 
  3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma  2,  anche  in
deroga all'articolo 2479,  quinto  comma,  del  codice  civile,  puo'
creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che
attribuiscono al socio diritti di voto in  misura  non  proporzionale
alla  partecipazione  da  questi  detenuta  ovvero  diritti  di  voto
limitati a particolari argomenti  o  subordinati  al  verificarsi  di
particolari condizioni non meramente potestative. 
  4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non  si
applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30
della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e  all'articolo  2,  commi  da
36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del
codice civile, le quote di partecipazione in ((PMI.))  costituite  in
forma di  societa'  a  responsabilita'  limitata  possono  costituire
oggetto  di  offerta  al  pubblico  di  prodotti  finanziari,   anche
attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui  all'articolo
30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali. 
  6. Nelle ((PMI.)) costituite in forma di societa' a responsabilita'
limitata, il  divieto  di  operazioni  sulle  proprie  partecipazioni
stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione
qualora  l'operazione  sia  compiuta  in  attuazione  di   piani   di
incentivazione   che   prevedano   l'assegnazione   di    quote    di
partecipazione a dipendenti, collaboratori o  componenti  dell'organo
amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. 
  7. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25,  comma
2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo'
altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte  dei  soci  o  di
terzi anche di opera o servizi, l'emissione di  strumenti  finanziari
forniti di diritti patrimoniali o anche  di  diritti  amministrativi,
escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479
e 2479-bis del codice civile. 
  8. La start-up innovativa e l'incubatore  certificato  dal  momento
della loro iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal  pagamento
dell'imposta di bollo e dei diritti  di  segreteria  dovuti  per  gli
adempimenti relativi alle  iscrizioni  nel  registro  delle  imprese,
nonche' dal pagamento del diritto  annuale  dovuto  in  favore  delle
camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal  mantenimento  dei
requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica  di
start-up innovativa e di incubatore certificato e dura  comunque  non
oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della start-up
innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4,  comma  10-bis,  del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' di  quella  costituita  con
atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione
speciale di cui all'articolo 25, comma 8,  e'  esente  dal  pagamento
delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.