DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/09/2022)
Testo in vigore dal: 26-3-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
 
                  Misure di contrasto all'evasione 
 
  1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' sostituito dal seguente: 
  "4-bis. Nella determinazione dei redditi  di  cui  all'articolo  6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  non  sono
ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle  prestazioni
di servizio direttamente utilizzati  per  il  compimento  di  atti  o
attivita' qualificabili come delitto non  colposo  per  il  quale  il
pubblico ministero abbia  esercitato  l'azione  penale  o,  comunque,
qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai
sensi  dell'articolo  424  del  codice  di  procedura  penale  ovvero
sentenza di non luogo a procedere ai sensi  dell'articolo  425  dello
stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del
reato  prevista  dall'articolo  157  del   codice   penale.   Qualora
intervenga  una  sentenza  definitiva   di   assoluzione   ai   sensi
dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una  sentenza
definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425  dello
stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa
di estinzione indicata nel periodo precedente,  ovvero  una  sentenza
definitiva di non doversi procedere ai sensi  dell'articolo  529  del
codice di  procedura  penale,  compete  il  rimborso  delle  maggiori
imposte versate in relazione alla  non  ammissibilita'  in  deduzione
prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi". 
  2.  Ai  fini  dell'accertamento  delle  imposte  sui  redditi   non
concorrono  alla  formazione  del  reddito  oggetto  di  rettifica  i
componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti
negativi relativi a beni o servizi  non  effettivamente  scambiati  o
prestati, entro i limiti  dell'ammontare  non  ammesso  in  deduzione
delle predette spese o altri componenti  negativi.  In  tal  caso  si
applica  la  sanzione  amministrativa  dal  25  al   50   per   cento
dell'ammontare delle spese o altri  componenti  negativi  relativi  a
beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella
dichiarazione  dei  redditi.  In  nessun   caso   si   applicano   le
disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, e la sanzione e' riducibile esclusivamente  ai
sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18  dicembre
1997, n. 472. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo  di
quanto disposto dal comma  4-bis  dell'articolo  14  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o  attivita'
posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi  1  e
2, ove piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti  in  termini
di imposte o maggiori  imposte  dovute,  salvo  che  i  provvedimenti
emessi in base al citato comma 4-bis previgente  non  si  siano  resi
definitivi. Resta ferma l'applicabilita' delle previsioni di  cui  al
periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione  del
valore della produzione netta ai fini  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. 
  4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e'
sostituita dalla seguente: «d-ter) in caso  di  omessa  presentazione
dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di
esclusione  o  di  inapplicabilita'  degli  studi  di   settore   non
sussistenti, nonche' di infedele compilazione  dei  predetti  modelli
che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque  ad
euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi  di
settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base  dei
dati indicati in dichiarazione.». 
  5. La disposizione di cui al comma 4  si  applica  con  riferimento
agli accertamenti notificati a  partire  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto.  Per  gli  accertamenti  notificati  in
precedenza continua ad applicarsi quanto  previsto  dalla  previgente
lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo  39  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei  crediti  erariali,
la Guardia di finanza puo' avvalersi del potere di cui agli  articoli
32,  primo  comma,  numero  7),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero  7),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633
anche ai fini dell'effettuazione di  segnalazioni  all'Agenzia  delle
entrate finalizzate alla richiesta al  presidente  della  commissione
tributaria  provinciale,  da  parte  di  quest'ultima,  delle  misure
cautelari ai  sensi  dell'articolo  22  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. 
  7. All'articolo 51, comma 1, del decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni, le  parole:  «alla  Agenzia
delle entrate che attiva i conseguenti controlli di  natura  fiscale»
sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di  finanza  la  quale,
ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini  dell'attivita'  di
accertamento,  ne  da'  tempestiva  comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate». 
  8.  Le  Agenzie  fiscali  e  la  Guardia  di  finanza,  nell'ambito
dell'attivita' di pianificazione degli  accertamenti,  tengono  conto
anche  delle  segnalazioni  non  anonime  di  violazioni  tributarie,
incluse quelle relative all'obbligo di  emissione  della  ricevuta  o
dello  scontrino  fiscale  ovvero  del  documento  certificativo  dei
corrispettivi. 
  8-bis. All'articolo 44 del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo comma, dopo le parole: "inviano una segnalazione ai
comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi"  sono  aggiunte  le
seguenti: "che abbiano  stipulato  convenzioni  con  l'Agenzia  delle
entrate"; 
    b) al quarto comma, la parola:  "sessanta"  e'  sostituita  dalla
seguente: "trenta". 
  9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  35  il  comma  15-quinquies  e'  sostituito  dal
seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati
e degli elementi in possesso dell'anagrafe  tributaria,  individua  i
soggetti titolari di partita IVA  che,  pur  obbligati,  non  abbiano
presentato la dichiarazione di cessazione  di  attivita'  di  cui  al
comma 3 e  comunica  agli  stessi  che  provvedera'  alla  cessazione
d'ufficio della partita IVA. Il  contribuente  che  rilevi  eventuali
elementi non considerati  o  valutati  erroneamente  puo'  fornire  i
chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della  comunicazione.  La  somma  dovuta  a
titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione  di
cessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli  a  titolo
definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se  il  contribuente
provvede  a  pagare  la  somma  dovuta  con  le  modalita'   indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
trenta giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione.  In  tal  caso
l'ammontare  della  sanzione  dovuta  e'  ridotto  ad  un  terzo  del
minimo.»; 
    b)  dopo  l'articolo  35-ter  e'  inserito  il  seguente:   «Art.
35-quater. - (Pubblicita' in materia di partita IVA)  .  Al  fine  di
contrastare le frodi in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto,
l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di
libero accesso, la possibilita' di verificare puntualmente,  mediante
i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita' del numero di
partita IVA  attribuito  ai  sensi  dell'articolo  35  o  35-ter.  Il
servizio fornisce le informazioni relative allo  stato  di  attivita'
della partita IVA inserita e alla denominazione del  soggetto  o,  in
assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.». 
  10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni  concernenti
l'imposta di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma  2  e'  inserito  il
seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1  e  2,  l'imposta
relativa  alle  annualita'  successive  alla  prima,  alle  cessioni,
risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17,  nonche'  le  connesse
sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di  scadenza
del pagamento.». 
  10-bis. All'articolo 5  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: "in possesso  di  almeno  cento  unita'
immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "in possesso  di  almeno
dieci unita' immobiliari"; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. Sono,  altresi',  tenuti  ad  adottare  la  procedura  di
registrazione telematica  i  soggetti  di  cui  alla  lettera  d-bis)
dell'articolo 10 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131". 
  11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il  comma
10 e' abrogato. 
  12. Al  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 29, comma 1: 
      1) alla lettera b), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: 
      «.  L'agente  della  riscossione,  con  raccomandata   semplice
spedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato  l'atto  di
cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in  carico  le
somme per la riscossione»; 
      2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti  parole:
«e l'agente della riscossione non invia  l'informativa  di  cui  alla
lettera b)»; 
      3) alla lettera e) le parole: «secondo  anno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «terzo anno»; 
    b) all'articolo 30, comma 2, in fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:   «Ai   fini   dell'espropriazione   forzata,   l'esibizione
dell'estratto  dell'avviso  di  cui  al  comma  1,   come   trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate  al  comma
5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso
in tutti i casi in cui  l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la
provenienza.». 
  12-bis. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, dopo le  parole:  "n.  218,"  sono  inserite  le
seguenti: "dell'articolo 48, comma 3-bis, e" e dopo  le  parole:  "n.
472" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' in caso  di  definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato". 
  13. Il comma 2-ter dell'articolo 13  della  Tariffa,  parte  prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n.  642,  come  modificato  dal  comma   1   dell'articolo   19   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e'  sostituito  dal  seguente:
«2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative  a  prodotti
finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i
depositi bancari e postali, anche se  rappresentati  da  certificati.
L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed  emesse  dai
fondi  pensione  e  dai  fondi  sanitari.  Per  ogni  esemplare,  sul
complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore  nominale  o
di rimborso.». 
  14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della  Tariffa,  parte  prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 642,  le  parole:  «agli  strumenti  e»  sono  soppresse  e,  sono
aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Per  i  buoni   postali
fruttiferi emessi in  forma  cartacea  prima  del  1º  gennaio  2009,
l'imposta e' calcolata sul valore nominale del singolo titolo  ed  e'
dovuta nella  misura  minima  di  euro  1,81,  con  esclusione  della
previsione di esenzione  di  cui  al  precedente  periodo.  L'imposta
gravante sui buoni postali fruttiferi si  rende  comunque  dovuta  al
momento del rimborso". 
  15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere  dal
1° gennaio 2012. 
  16. All'articolo 19 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Per  le
comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di  investimento
collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile  rapporto
con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia  o
amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di
mancata provvista da parte del cliente per il pagamento  dell'imposta
di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte  I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n.    642,    l'intermediario    puo'    effettuare    i    necessari
disinvestimenti.»; 
    b) nel comma 7, le  parole:  «ai  sensi  del  comma  2-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter»; 
    c) nel comma 8: 
      1) le parole: "16 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "16
luglio"; 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso  in
cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in  parte
la segretazione, l'imposta  e'  dovuta  sul  valore  delle  attivita'
finanziarie in ragione del periodo in cui  il  conto  o  rapporto  ha
fruito della segretazione"; 
    d) nel comma 11, le parole:  «di  bollo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sui redditi»; 
    e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. L'imposta di  cui
al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore
degli  immobili.  L'imposta  non  e'  dovuta   se   l'importo,   come
determinato ai sensi del presente comma,  non  supera  euro  200.  Il
valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel
luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi
appartenenti all'Unione europea  o  in  Paesi  aderenti  allo  Spazio
economico  europeo  che   garantiscono   un   adeguato   scambio   di
informazioni, il  valore  e'  quello  catastale  come  determinato  e
rivalutato  nel  Paese  in  cui  l'immobile  e'   situato   ai   fini
dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o  reddituale  o,
in mancanza, quello di cui al periodo precedente.»; 
    f) dopo il comma 15 e'  inserito  il  seguente:  «15-bis.  Per  i
soggetti che prestano lavoro all'estero per lo  Stato  italiano,  per
una sua suddivisione politica o amministrativa  o  per  un  suo  ente
locale  e  le  persone  fisiche  che   lavorano   all'estero   presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui  residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga  agli  ordinari  criteri
previsti dal Testo Unico  delle  imposte  sui  redditi,  in  base  ad
accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al  comma  13  e'
stabilita nella misura ridotta dello 0,4  per  cento  per  l'immobile
adibito ad  abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze.
L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo  di  tempo  in
cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta  dovuta
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   del
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono,  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi la detrazione spetta a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli
anni 2012 e 2013 la detrazione prevista  dal  periodo  precedente  e'
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio  di  eta'  non  superiore  a
ventisei   anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e   residente
anagraficamente  nell'unita'  immobiliare   adibita   ad   abitazione
principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di  400  euro
Per gli immobili di cui al primo periodo non  si  applica  l'articolo
70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; 
    g) nel comma 16, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
«Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che  garantiscono  un
adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un
credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura  patrimoniale
e reddituale gravanti sullo stesso immobile,  non  gia'  detratte  ai
sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.»; 
    h) nel comma 20, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
«Per i conti correnti e i libretti di  risparmio  detenuti  in  Paesi
della Unione europea  o  in  Paesi  aderenti  allo  Spazio  economico
Europeo  che  garantiscono  un  adeguato  scambio   di   informazioni
l'imposta e'  stabilita  in  misura  fissa  pari  a  quella  prevista
dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della  tariffa,  parte  I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 642.»; 
    i)  dopo  il  comma  23  e'   inserito   il   seguente   «23-bis.
Nell'applicazione  dell'articolo  14,  comma  1,  lettera   a),   del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,  alle  attivita'
finanziarie  oggetto  di  emersione   o   di   rimpatrio   ai   sensi
dell'articolo 13-bis,  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001,  non
e'  comunque  precluso   l'accertamento   dell'imposta   sul   valore
aggiunto.». 
  16-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  e
successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Gli obblighi di indicazione  nella  dichiarazione  dei  redditi
previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attivita'  finanziarie
e  patrimoniali  affidate  in  gestione  o  in  amministrazione  agli
intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso
il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti
da tali attivita' e contratti siano riscossi attraverso  l'intervento
degli intermediari stessi". 
  16-ter. Al comma 12 dell'articolo 19 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: "oggetto di emersione che," sono  inserite  le
seguenti: "a partire dal 1º gennaio 2011 e fino"; 
    b)   dopo   il   primo   periodo   e'   inserito   il   seguente:
"L'intermediario presso il quale  il  prelievo  e'  stato  effettuato
provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque  riconducibili  al
soggetto che ha  effettuato  l'emersione  o  riceve  provvista  dallo
stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto  acceso
per effetto della procedura di emersione". 
  17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera  c),
per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di  cui  al  comma  8  ivi
citato puo' essere effettuato entro il termine del 16 maggio  e  fino
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non   si
configurano violazioni in materia di versamenti. 
  17-bis. Nella nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  la
parola: "annuo" e' soppressa. 
  18.  All'articolo  17,  comma  1,  terzo   periodo,   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e  successive  modificazioni,  le
parole: «10.000 euro annui» sono sostituite  dalle  seguenti:  «5.000
euro annui». 
  19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite  dalle  seguenti:
«5.000 euro annui». 
  20. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalita' attuative
delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19. 
  21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a  20,  le
dotazioni   finanziarie   della   Missione   di   spesa    «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 249  milioni  di
euro per l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2013. 
  21-bis. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, dopo le parole:  "nel  deposito  IVA"  sono  aggiunte  le
seguenti: "senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico  dal
mezzo di trasporto". 
  21-ter. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  i
commi 96 e 97 sono abrogati. 
  22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  le
parole: "artistiche o professionali" sono inserite  le  seguenti:  «,
nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e  da  quelli
che godono dei benefici di cui  al  decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460,». 
  22-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera b), del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "dell'impianto e" sono sostituite  dalle  seguenti:
", nonche', tenuto conto delle disposizioni degli articoli  22  e  23
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,"; 
    b) dopo le parole: "di 500 mq" sono aggiunte le  seguenti:  ",  a
condizione  che,  per  la  rivendita  di  tabacchi,   la   disciplina
urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali  impianti
la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da  quelli
al servizio della distribuzione di  carburanti,  con  una  superficie
utile minima non inferiore a 30 mq". 
  23. L'Agenzia per  le  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
229 del 30 settembre 2000, e' soppressa  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono
trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che  con
appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare  il  proprio
assetto  organizzativo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri.   Per   il
finanziamento  dei  compiti  e  delle  attribuzioni   trasferite   al
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di  cui  al  primo
periodo del presente comma, si fa fronte  con  le  risorse  a  valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14  della  legge  13
maggio 1999, n. 133, nonche' le risorse giacenti in  tesoreria  sulla
contabilita' speciale intestata all'Agenzia,  opportunamente  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate  agli
appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. Al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  sono  altresi'  trasferite  tutte  le  risorse   strumentali
attualmente utilizzate  dalla  predetta  Agenzia.  Nelle  more  delle
modifiche al regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7  aprile  2011,  n.  144,  recante  riorganizzazione  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  rese  necessarie
dall'attuazione del presente comma, le funzioni trasferite  ai  sensi
del presente comma sono esercitate dalla Direzione  generale  per  il
terzo  settore  e  le  formazioni  sociali  del  predetto  Ministero.
Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  24.  Fermi  i  limiti  assunzionali  a  legislazione  vigente,   in
relazione  all'esigenza  urgente  e  inderogabile  di  assicurare  la
funzionalita' operativa delle proprie strutture,  volta  a  garantire
una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui
alle disposizioni del  presente  articolo,  l'Agenzia  delle  dogane,
l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio  sono  autorizzate
ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre
2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali  vacanti,  secondo
le modalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  530,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma  2,  secondo  periodo,
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248.  Nelle  more
dell'espletamento  di  dette  procedure   l'Agenzia   delle   dogane,
l'Agenzia  delle  entrate  e  l'Agenzia  del  territorio,  salvi  gli
incarichi gia' affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a
propri funzionari con la stipula  di  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  la  cui  durata  e'  fissata  in  relazione  al   tempo
necessario per la copertura del posto vacante tramite  concorso.  Gli
incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando
l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Ai funzionari cui e'  conferito  l'incarico  compete  lo  stesso
trattamento economico dei dirigenti. A  seguito  dell'assunzione  dei
vincitori delle procedure  concorsuali  di  cui  al  presente  comma,
l'Agenzia delle dogane,  l'Agenzia  delle  entrate  e  l'Agenzia  del
territorio non potranno attribuire  nuovi  incarichi  dirigenziali  a
propri funzionari con la stipula  di  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione  del  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse
disponibili sul bilancio  dell'Agenzia  delle  entrate,  dell'Agenzia
delle dogane e dell'Agenzia del territorio. Alla compensazione  degli
effetti in termini di fabbisogno e di  indebitamento  netto,  pari  a
10,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia  delle
dogane  e  per  l'Agenzia  del  territorio   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. (8) (12) ((14)) 
  24-bis.  Al   fine   di   assicurare   la   massima   flessibilita'
organizzativa e di potenziare l'attivita' di contrasto  dell'evasione
fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto,
il Corpo della Guardia di finanza e' autorizzato  a  effettuare,  nel
triennio 2013-2015, un piano straordinario di  assunzione  nel  ruolo
"ispettori", nei limiti numerici e di  spesa  previsti  dall'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
allo scopo utilizzando  il  50  per  cento  delle  vacanze  organiche
esistenti nel ruolo "appuntati e finanzieri" del medesimo  Corpo.  Le
unita' da  assumere  ai  sensi  del  presente  comma  sono  stabilite
annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   di   natura   non
regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero
all'organico del ruolo "ispettori", da riassorbire  per  effetto  dei
passaggi degli ispettori in altri ruoli del Corpo  della  Guardia  di
finanza, secondo le disposizioni vigenti. Le  assunzioni  di  cui  al
presente comma devono in ogni caso garantire  l'incorporamento  nella
carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate
gia' vincitori dei concorsi banditi alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  25. All'articolo 13 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, dopo  il  comma  3-quater  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «3-quinquies.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono  disciplinate
le modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati
in attuazione del  comma  3-quater.  Le  certificazioni  relative  ai
contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti  privati
sono trasmesse agli Uffici territoriali  del  Governo  che  ne  danno
comunicazione alle Sezioni regionali di  controllo  della  Corte  dei
conti  competenti  per  territorio.  Le  relazioni  conclusive  e  le
certificazioni  previste  dai   decreti   ministeriali   emanati   in
attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con
cui si attribuiscono i contributi di cui al comma  3-quater,  nonche'
il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo  158
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dalle
certificazioni disciplinate dal presente comma.». 
  25-bis. La disposizione di cui  all'articolo  13,  comma  3-quater,
terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  si  interpreta
nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la
tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo  del  territorio,
istituito presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sono
assegnati agli  enti  destinatari  per  interventi  realizzati  o  da
realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il  recupero
ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che "
Il termine per il completamento delle procedure  concorsuali  di  cui
all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, e' prorogato al 31 dicembre 2014,  purche'  le  medesime
procedure siano indette entro il 30 giugno 2014.  Nelle  more,  ferma
restando la possibilita' di prorogare o modificare gli incarichi gia'
attribuiti ai  sensi  del  secondo  periodo  del  medesimo  comma  24
dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non  e'  in  nessun
caso consentito il conferimento di nuovi incarichi  oltre  il  limite
complessivo  di  quelli  attribuiti,  in  applicazione  della  citata
disposizione, alla data del 31 dicembre 2013". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 30 dicembre 2013,  n.  150,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2014,  n.  15,  come  modificato  dal  D.L.  31
dicembre 2014, n. 192,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27
febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma  14)  che  "Il
termine per il  completamento  delle  procedure  concorsuali  di  cui
all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, e' prorogato al 31 dicembre 2015,  purche'  le  medesime
procedure siano indette entro il 30 giugno 2014.  Nelle  more,  ferma
restando la possibilita' di prorogare o modificare gli incarichi gia'
attribuiti ai  sensi  del  secondo  periodo  del  medesimo  comma  24
dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non  e'  in  nessun
caso consentito il conferimento di nuovi incarichi  oltre  il  limite
complessivo  di  quelli  attribuiti,  in  applicazione  della  citata
disposizione, alla data del 31 dicembre 2013". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio -
17 marzo 2015,  n.  37  (in  G.U.  1a  s.s.  25/3/2015,  n.  12),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 14  del
D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2014, n. 15, e dell'art. 1, comma 8 del D.L. 31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11 (che hanno modificato il comma 24 del presente articolo). 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 17 marzo  2015,
n.  37  (in  G.U.  1a  s.s.  25/3/2015,   n.   12),   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   8,   comma   24,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento  delle
procedure di accertamento), convertito, con modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44".