DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 88

Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 21-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
 
                 Contratto istituzionale di sviluppo 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, nonche'  allo  scopo  di
accelerare la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  presente
decreto e di assicurare la qualita' della spesa pubblica, il Ministro
delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
con gli altri Ministri interessati,  stipula  con  le  Regioni  e  le
amministrazioni competenti un "contratto istituzionale  di  sviluppo"
che destina le risorse del  Fondo  assegnate  dal  CIPE  e  individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli interventi. 
  2. Il contratto istituzionale  di  sviluppo,  esplicita,  per  ogni
intervento o categoria di interventi o programma, il  soddisfacimento
dei criteri di ammissibilita' di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  e
definisce il cronoprogramma, le  responsabilita'  dei  contraenti,  i
criteri di valutazione  e  di  monitoraggio  e  le  sanzioni  per  le
eventuali   inadempienze,   prevedendo   anche   le   condizioni   di
definanziamento   anche   parziale   degli   interventi   ovvero   la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo,  nel
rispetto del principio di sussidiarieta'. In caso  di  partecipazione
dei  concessionari  di  servizi  pubblici,  competenti  in  relazione
all'intervento o alla categoria  di  interventi  o  al  programma  da
realizzare, il  contratto  istituzionale  di  sviluppo  definisce  le
attivita' che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
cronoprogramma,  meccanismi  di  controllo   delle   attivita'   loro
demandate, sanzioni e  garanzie  in  caso  di  inadempienza,  nonche'
apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il  rispetto
degli impegni assunti inserendo a  tal  fine  obbligatoriamente,  nei
contratti   con   i   concessionari,   clausole    inderogabili    di
responsabilita' civile e di decadenza. ((Il  contratto  istituzionale
di   sviluppo   prevede,   quale   modalita'   attuativa,   che    le
amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali,  si  avvalgano,
anche ai sensi dell'articolo  55-bis  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n.  27,  e  successive  modificazioni,  dell'Agenzia  nazionale   per
l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo   d'impresa   Spa,
costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1, e  successive  modificazioni,  ad  esclusione  di  quanto
demandato  all'attuazione  da  parte  dei  concessionari  di  servizi
pubblici)). 
  3.  La  progettazione,  l'approvazione  e  la  realizzazione  degli
interventi individuati nel contratto  istituzionale  di  sviluppo  e'
disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III,  capo  IV,
del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Nei  giudizi  che
riguardano   le   procedure   di   progettazione,   approvazione    e
realizzazione   degli   interventi    individuati    nel    contratto
istituzionale  di  sviluppo  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in  materia
di prevenzione e repressione della  criminalita'  organizzata  e  dei
tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese  quelle  concernenti
le comunicazioni e informazioni antimafia. 
  4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in
relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi  a
destinazione vincolata alle finalita' approvate, che garantiscono  la
piena tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con  le
procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  I  soggetti
assegnatari, al fine di garantire la specialita'  e  l'addizionalita'
degli  interventi,  iscrivono  nei  relativi  bilanci   i   Fondi   a
destinazione vincolata di cui  al  primo  periodo,  attribuendo  loro
un'autonoma  evidenza  contabile  e  specificando,   nella   relativa
denominazione, che gli stessi sono costituiti  da  risorse  derivanti
dal Fondo. 
  5. L'attuazione degli  interventi  e'  coordinata  e  vigilata  dal
Dipartimento per lo sviluppo e  la  coesione  economica,  di  seguito
denominato "Dipartimento",  che  controlla,  monitora  e  valuta  gli
obiettivi raggiunti anche  mediante  forme  di  cooperazione  con  le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e
in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali
e  delle  Regioni,  assicurando,  altresi',  il  necessario  supporto
tecnico e operativo senza nuovi o maggiori  oneri  nell'ambito  delle
competenze istituzionali. Le amministrazioni interessate effettuano i
controlli  necessari  al  fine  di  garantire  la  correttezza  e  la
regolarita' della spesa e  partecipano  al  sistema  di  monitoraggio
unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto,  a
legislazione vigente,  presso  la  Ragioneria  Generale  dello  Stato
secondo  le  procedure  vigenti  e,  ove  previsto,  al  sistema   di
monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza   pubblica.   I   sistemi   informativi    garantiscono    la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla
realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n.
196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a
tali informazioni da parte della  Camera  dei  deputati,  del  Senato
della Repubblica e della Corte dei conti. 
  6.  In  caso  di  inerzia  o  inadempimento  delle  amministrazioni
pubbliche responsabili degli  interventi  individuati  ai  sensi  del
presente decreto, anche con riferimento  al  mancato  rispetto  delle
scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda  necessario  al
fine  di  evitare  il  disimpegno  automatico   dei   fondi   erogati
dall'Unione  europea,  il  Governo,  al   fine   di   assicurare   la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,  esercita
il potere sostitutivo ai  sensi  dell'articolo  120,  comma  secondo,
della  Costituzione  secondo  le  modalita'  procedurali  individuate
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5
e 11 della legge n. 400 del 1988  e  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali
ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di  sviluppo  e
dalle concessioni nel  caso  di  inadempienza  dei  concessionari  di
servizi pubblici,  anche  attraverso  la  nomina  di  un  commissario
straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
il quale cura tutte le attivita' di competenza delle  amministrazioni
pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione
degli interventi programmati, nel limite  delle  risorse  allo  scopo
finalizzate.