DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 55

Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. (11G0098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'attivita' di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo  7-bis,  come
introdotto dal comma 6  dell'articolo  1  del  presente  decreto,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
provvede, con oneri a carico dei fornitori, ai sensi dell'articolo 4,
della  legge  4  giugno  2010,  n.  96.  Con  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono determinate, in base al  costo  effettivo  del
servizio, le tariffe e  le  relative  modalita'  di  versamento,  per
l'istruttoria finalizzata  alla  designazione  dei  fornitori  o  dei
gruppi di fornitori, di cui ai citati commi 9 e 10. Le  tariffe  sono
aggiornate, con le stesse modalita', almeno ogni due anni, sulla base
del costo effettivo del servizio. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28, COME MODIFICATO
DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  DALLA
L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed
i soggetti pubblici interessati provvedono, ad eccezione dei commi  9
e 10 dell'articolo 7-bis e 6 dell'articolo 7-quater, come  introdotti
dal comma 6 dell'articolo 1 del presente  decreto,  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 marzo 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Prestigiacomo, Ministro 
                                  dell'ambiente e della tutela del 
                                  territorio e del mare 
 
                                  Matteoli, Ministro delle 
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Fazio, Ministro della salute 
 
                                  Romani, Ministro dello sviluppo 
                                  economico 
 
                                  Romano, Ministro delle politiche 
                                  agricole alimentari e forestali 
 
                                  Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                  Frattini, Ministro degli affari 
                                  esteri 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
                                  Fitto, Ministro per i rapporti con 
                                  le regioni e per la coesione 
                                  territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano