DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
 
            Applicazione dell'imposta municipale propria 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)). 
  4. ((LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTRE COMMA)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)). 
  8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)). 
  9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,  i
redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la  cedolare  secca
di cui  all'articolo  3,  i  redditi  derivanti  dagli  immobili  non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del  citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917
del  1986,  e  dagli  immobili   posseduti   dai   soggetti   passivi
dell'imposta  sul  reddito  delle  societa',  continuano  ad   essere
assoggettati  alle  ordinarie  imposte  erariali  sui  redditi.  Sono
comunque assoggettati alle  imposte  sui  redditi  ed  alle  relative
addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta  municipale
propria. Fermo restando quanto previsto dai  periodi  precedenti,  il
reddito degli immobili ad uso  abitativo  non  locati  situati  nello
stesso comune nel quale si trova  l'immobile  adibito  ad  abitazione
principale, assoggettati  all'imposta  municipale  propria,  concorre
alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito  delle
persone  fisiche  e  delle  relative  addizionali  nella  misura  del
cinquanta per cento.(10) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
718) che "Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013".