DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
 
                     Imposta municipale propria 
 
  1. L'imposta municipale propria e' istituita, e sostituisce, per la
componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e
le relative addizionali  dovute  in  relazione  ai  redditi  fondiari
relativi ai beni non locati, e  l'imposta  comunale  sugli  immobili,
fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo
periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano,  dal
periodo d'imposta  2014,  anche  all'imposta  municipale  immobiliare
della  provincia  autonoma  di   Bolzano,   istituita   dalla   legge
provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice
della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale
30 dicembre 2014, n. 14.(10) 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)). 
  3. ((LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTRE COMMA)). 
  4. ((LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTRE COMMA)). 
  5. ((LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTRE COMMA)). 
  6. ((LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTRE COMMA)). 
  7. ((LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTRE COMMA)). 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
718) che "Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013".