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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 229

Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. (12G0016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2016)
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Testo in vigore dal:  21-2-2012

Art. 8

Disponibilità dei dati
1. Le informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese disponibili alle Amministrazioni pubbliche che concorrono all'alimentazione della medesima banca dati, nonché all'ANCI, all'UPI ed al CIPE secondo protocolli convenuti con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, in conformità alle modalità di accesso definite con il decreto di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica è consentito l'accesso alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Gli elementi contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, per le attività di valutazione degli investimenti pubblici previste dalla normativa vigente, nonché per l'elaborazione dei documenti di contabilità e finanza pubblica, dall'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. La relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche ed è trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 13 della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 6 (Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi). - 1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 8, della citata legge n. 196 del 2009:
«8. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis, comma 3, della citata legge n. 196 del 2009:
«3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.».