DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (in S.O. n. 36, relativo alla G.U. 27/02/2012, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021)
Testo in vigore dal: 31-10-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 
 
  1. All'articolo 5, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  25
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14; 
    b) al comma 7-duodecies, le parole: "per gli anni  2010  e  2011"
sono sostituite dalle seguenti: " per gli anni 2010, 2011 e 2012 ". 
  2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9  maggio  2005,
n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012". Il termine del 30 giugno
2012, di cui all'articolo 3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  9
maggio 2005, n. 96, come modificato dal presente comma, e'  prorogato
al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in presenza di perdite
di esercizio pregresse, presentino un piano  da  cui  risultino,  nel
rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo  6,  comma  19,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla   legge   30   luglio   2010,   n.   122,    il    riequilibrio
economico-finanziario della gestione e il raggiungimento di  adeguati
indici di solvibilita' patrimoniale. Entro  il  predetto  termine  si
provvede   all'individuazione   degli   aeroporti   e   dei   sistemi
aeroportuali di interesse nazionale,  di  cui  all'articolo  698  del
codice della  navigazione.  All'articolo  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al primo periodo,  le  parole:  "da
effettuare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto legislativo," sono soppresse. 
  3. All'articolo 21-bis, comma  1,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive  modificazioni,  le
parole  "31  dicembre  2010"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2012". 
  4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle
seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2012". 
  5. Fino alla data di adozione dello  statuto  dell'Agenzia  per  le
infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non  oltre  il  30
settembre 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti  ai  sensi
dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  successive
modificazioni, continuano ad  essere  svolti  dai  competenti  uffici
delle Amministrazioni dello Stato  e  dall'Ispettorato  di  vigilanza
sulle concessionarie  autostradali  e  dagli  altri  uffici  di  Anas
s.p.a.. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14.  In  caso
di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto  e  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e  i  compiti  gia'  attribuiti
alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare  delle
risorse previste dall'articolo  36,  comma  5,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse
finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza
sulle  concessionarie  autostradali  di  cui  al  medesimo  comma   5
((nonche' alle altre strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni
di concedente di cui all'articolo 36, comma 2,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, pari a dieci unita' per l'area funzionale e  due
per l'area  dirigenziale  di  seconda  fascia.  Conseguentemente,  la
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' incrementata di due posizioni per l'area dirigenziale  di  seconda
fascia, nonche' di un numero di posti corrispondente alle  unita'  di
personale trasferito)). 
  6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo,
all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le
parole: "A decorrere dalla data di cui al comma  1"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Entro la data del 30 settembre 2012". 
  6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto  periodo,
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni,  relativo  ai  cartelli  di
valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse
turistico e culturale, e' adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto
con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. 
  6-ter. All'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
le  parole:   "dodici   mesi"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"ventiquattro mesi". 
  6-quater. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14, le parole: "31  dicembre  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2012". 
  6-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 41 della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole:  "Per  gli  anni
2004-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni  2004-2012".
E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di  cui  al
primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011
dall'articolo 2, comma 12-undecies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  la  parola:
"2011", ovunque ricorre, e' sostituita  dalla  seguente:  "2012".  Al
fine di  attuare  le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,  e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2012.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, pari  a  8  milioni  di
euro per l'anno 2012 e a 2 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2013,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6-sexies. L'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, non si applica alle procedure gia' fatte salve dall'articolo 45,
comma 12, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  80,  in  data
precedente   all'entrata   in   vigore   del   medesimo   comma    8,
successivamente  definite  con   la   sottoscrizione   di   contratti
individuali di lavoro che hanno  determinato  e  consolidato  effetti
giuridici decennali. 
  6-septies.  All'articolo  22,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 marzo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 luglio". L'articolo 20 della legge 12 novembre 2011, n.
183, e' abrogato. 
  6-octies. Il termine del 31  dicembre  2010,  di  cui  all'articolo
8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8  aprile  2008,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  e'
prorogato al 31 dicembre 2012, a condizione che, entro  e  non  oltre
venti  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, i rappresentanti legali degli  enti
territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro dell'economia
e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, apposito atto d'intesa con l'impegno  a  far  fronte  agli
effetti derivanti dalla predetta proroga per l'anno 2012  in  termini
di indebitamento netto per l'importo  del  valore  della  concessione
pari a  568  milioni  di  euro,  nell'ambito  del  proprio  patto  di
stabilita' interno e fornendo adeguati elementi di verifica,  nonche'
in termini di  fabbisogno  per  l'importo  di  140  milioni  di  euro
mediante riduzione dei trasferimenti erariali e delle devoluzioni  di
entrata ad essi spettanti.