DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 44-bis. 
    (Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute). 
 
  1. Ai sensi del presente articolo, per "opera pubblica  incompiuta"
si intende l'opera che non e' stata completata: 
    a) per mancanza di fondi; 
    b) per cause tecniche; 
    c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge; 
    d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; 
    e) per  il  mancato  interesse  al  completamento  da  parte  del
gestore. 
  2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non
rispondente a  tutti  i  requisiti  previsti  dal  capitolato  e  dal
relativo  progetto  esecutivo  e  che  non  risulta  fruibile   dalla
collettivita'. 
  3. Presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
istituito   l'elenco-anagrafe   nazionale   delle   opere   pubbliche
incompiute. 
  4. L'elenco-anagrafe di cui al comma  3  e'  articolato  a  livello
regionale  mediante  l'istituzione  di  elenchi-anagrafe  presso  gli
assessorati regionali competenti per le opere pubbliche. ((11)) 
  5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e'  eseguita
contestualmente  alla  redazione  degli  elenchi-anagrafe   su   base
regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche  incompiute  sono
inserite sulla base di determinati  criteri  di  adattabilita'  delle
opere stesse ai fini del loro  riutilizzo,  nonche'  di  criteri  che
indicano le ulteriori destinazioni a cui  puo'  essere  adibita  ogni
singola opera. 
  6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento,  le  modalita'  di
redazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le  modalita'  di  formazione
della graduatoria e dei criteri in base ai quali le  opere  pubbliche
incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe,  tenendo  conto  dello
stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime  al
completamento. 
  7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene
conto delle diverse competenze in materia  attribuite  allo  Stato  e
alle regioni. 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 19 dicembre 2012, n. 293
(in G.U. 1a s.s. 27/12/2012, n. 51), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 44-bis, comma  4,  del  decreto-legge  6
dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
l'equita' e il consolidamento dei  conti  pubblici),  inserito  dalla
legge di conversione 22 dicembre 2011,  n.  214,  limitatamente  alle
parole «presso gli assessorati  regionali  competenti  per  le  opere
pubbliche»".