DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-12-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 35 
 
Potenziamento  dell'((Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del
                              mercato)) 
 
  1. Alla legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  dopo  l'articolo  21,  e'
aggiunto il seguente: 
  "21-bis (Poteri dell'Autorita'  Garante  della  concorrenza  e  del
mercato sugli atti amministrativi che determinano  distorsioni  della
concorrenza) 
  1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato   e'
legittimata ad agire  in  giudizio  contro  gli  atti  amministrativi
generali,   i   regolamenti   ed   i   provvedimenti   di   qualsiasi
amministrazione  pubblica  che  violino  le  norme  a  tutela   della
concorrenza e del mercato. 
  2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se  ritiene
che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in  violazione
delle norme a tutela della concorrenza  e  del  mercato,  emette  ((,
entro sessanta giorni,)) un parere motivato,  nel  quale  indica  gli
specifici  profili  delle  violazioni  riscontrate.  Se  la  pubblica
amministrazione non si conforma nei sessanta giorni  successivi  alla
comunicazione  del  parere,  l'Autorita'  puo'  presentare,   tramite
l'Avvocatura dello Stato,  il  ricorso,  entro  i  successivi  trenta
giorni. 
  3. Ai giudizi instaurati  ai  sensi  del  comma  1  si  applica  la
disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104.".