DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-9-2016
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 23-bis. 
( Compensi per gli amministratori e per i dipendenti  delle  societa'
           controllate dalle pubbliche amministrazioni ). 
 
  1. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma  6,  del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il  30  aprile  2016,
sentita la Conferenza unificata per i profili di  competenza,  previo
parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  per  le  societa'
direttamente o indirettamente controllate  da  amministrazioni  dello
Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni,  ad  esclusione  delle  societa'  emittenti  strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono
definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi  al  fine
di individuare fino a  cinque  fasce  per  la  classificazione  delle
suddette  societa'.  Per   ciascuna   fascia   e'   determinato,   in
proporzione, il limite dei compensi massimi al quale  i  consigli  di
amministrazione di dette societa' devono  fare  riferimento,  secondo
criteri  oggettivi  e  trasparenti,   per   la   determinazione   del
trattamento economico annuo  onnicomprensivo  da  corrispondere  agli
amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque
eccedere il limite  massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
contributi previdenziali e assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a
carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi  corrisposti
da altre pubbliche amministrazioni.  Le  societa'  di  cui  al  primo
periodo verificano il rispetto del  limite  massimo  del  trattamento
economico  annuo  onnicomprensivo   dei   propri   amministratori   e
dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma.  Sono  in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal  decreto
di cui al presente comma. 
  2. In considerazione di mutamenti di  mercato  e  in  relazione  al
tasso di inflazione programmato,  nel  rispetto  degli  obiettivi  di
contenimento  della  spesa  pubblica,  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze si  provvede  a  rideterminare,  almeno
ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui
al comma 1. 
  3. Gli emolumenti determinati ai sensi  dell'articolo  2389,  terzo
comma, del codice civile, possono includere una componente  variabile
che non puo' risultare inferiore al 30  per  cento  della  componente
fissa e che e'  corrisposta  in  misura  proporzionale  al  grado  di
raggiungimento  di  obiettivi   annuali,   oggettivi   e   specifici,
determinati preventivamente  dal  consiglio  di  amministrazione.  Il
Consiglio di amministrazione  riferisce  all'assemblea  convocata  ai
sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito
alla   politica   adottata   in   materia   di   retribuzione   degli
amministratori con deleghe, anche in termini di  conseguimento  degli
obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla  parte  variabile
della stessa retribuzione. 
  4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice  civile,  i  consigli  di
amministrazione  delle  societa'  non  quotate,   controllate   dalle
societa' di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  non  possono
superare  il  limite  massimo  indicato  dal  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui  al  predetto  comma  1  per  la
societa' controllante e, comunque, quello di cui  al  comma  5-bis  e
devono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettivita'  e
trasparenza. 
  5. Il decreto di cui al comma 1 e'  sottoposto  alla  registrazione
della Corte dei conti. 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)). 
  5-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)). 
  5-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)). 
  5-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)). 
  5-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)). 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 20-quinquies)
che "Le disposizioni  di  cui  al  comma  20-quater  si  applicano  a
decorrere  dal  primo  rinnovo  dei   consigli   di   amministrazione
successivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto e ai contratti stipulati  e  agli  atti  emanati
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto".