DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
 
(Disposizioni in materia di  imposta  di  bollo  su  conti  correnti,
titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori "scudati" e
      su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero) 
 
 1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all'articolo  13  della  tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti: 
    

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                |  Indicazione   |                 |
                |   degli atti   |                 |
 Articolo della |    soggetti    | Imposte dovute  | Imposte dovute
    Tariffa     |  all'imposta   |      fisse      |  proporzionali
---------------------------------------------------------------------
       13       |2-bis. Estratti |                 |
                |conto, inviati  |                 |
                |dalle banche ai |                 |
                |clienti ai sensi|                 |
                |dell'articolo   |                 |
                |119 del decreto |                 |
                |legislativo 1º  |                 |
                |settembre 1993, |                 |
                |n. 385, nonche' |                 |
                |estratti di     |                 |
                |conto corrente  |                 |
                |postale e       |                 |
                |rendiconti dei  |                 |
                |libretti di     |                 |
                |risparmio anche |                 |
                |postali: per    |                 |
                |ogni esemplare  |                 |
                |con periodicita'|                 |
                |annuale:        |                 |
                |a) se           |                 |
                |il cliente e'   |                 |
                |persona fisica  |euro 34,20       |
                |                |                 |
                |b) se il cliente|                 |
                |e' soggetto     |                 |
                |diverso da      |                 |
                |persona fisica  |euro 100,00      |
                |                |                 |
                |2-ter.          |                 |
                |Comunicazioni   |                 |
                |alla clientela  |                 |
                |relative ai     |                 |
                |prodotti e agli |                 |
                |strumenti       |                 |
                |finanziari,     |                 |
                |anche non       |                 |
                |soggetti ad     |                 |
                |obbligo di      |                 |
                |deposito, ad    |                 |
                |esclusione dei  |                 |
                |fondi pensione e|                 |
                |dei fondi       |                 |
                |sanitari; per   |                 |
                |ogni esemplare, |                 |
                |sul complessivo |                 |
                |valore di       |                 |1 per mille annuo
                |mercato o, in   |                 |per il 2012
                |mancanza, sul   |                 |1,5 per mille
                |valore nominale |                 |a decorrere  dal
                |o di rimborso   |                 |2013
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 2. La nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,   e'
sostituita dalla seguente: 
   "3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si  considerano  in  ogni
caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno  anche  quando  non
sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se  gli  estratti  conto
sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta  di  bollo
dovuta e' rapportata  al  periodo  rendicontato.  Se  il  cliente  e'
persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando  il  valore  medio  di
giacenza  annuo  risultante  dagli  estratti  e   dai   libretti   e'
complessivamente non superiore a euro 5.000". 
 3. Nella nota  3-ter  all'articolo  13  della  tariffa  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: 
   a)  il  secondo  periodo   e'   sostituito   dai   seguenti:   "La
comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti  finanziari,  ivi
compresi i buoni postali fruttiferi, anche non  soggetti  all'obbligo
di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una  volta  nel
corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di  invio  o  di
redazione. L'imposta e' comunque  dovuta  una  volta  l'anno  o  alla
chiusura   del   rapporto.   Se   le   comunicazioni   sono   inviate
periodicamente nel corso dell'anno,  l'imposta  di  bollo  dovuta  e'
rapportata al periodo rendicontato"; 
   b) l'ultimo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  "L'imposta  e'
dovuta nella misura minima di euro 34,20  e,  limitatamente  all'anno
2012, nella misura massima di euro  1.200.  Sono  comunque  esenti  i
buoni postali fruttiferi di valore di rimborso  complessivamente  non
superiore a euro 5.000". 
 3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni  di  organismi
di investimento collettivo del risparmio, per le quali  sussista  uno
stabile  rapporto  con  l'intermediario  in  assenza  di  un  formale
contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data  del  31
dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente  per
il pagamento dell'imposta di bollo  di  cui  all'articolo  13,  comma
2-ter della Tariffa, parte I,  allegata  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  l'intermediario  puo'
effettuare i necessari disinvestimenti. 
 4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della
tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642,  e  successive  modificazioni,  la  percentuale
della  somma  da  versare  entro  il  30  novembre  2012   ai   sensi
dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento. 
 5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3. 
 6.  Le  attivita'  finanziarie  oggetto  di   emersione   ai   sensi
dell'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del  decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a
un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.  Per  gli  anni
2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita,  rispettivamente,  nella  misura
del 10 e del 13,5 per mille. 
 7.  L'imposta  di  cui  al  comma  6   e'   determinata   al   netto
dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi  dei  commi  2-bis  e
2-ter  dell'articolo  13  della  tariffa  allegata  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e  successive
modificazioni. 
 8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  provvedono  a
trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che  ha
effettuato   l'emersione   o   ricevono   provvista   dallo    stesso
contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio
di ciascun anno con riferimento  al  valore  delle  attivita'  ancora
segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in  cui,  nel
corso del periodo d'imposta, venga  meno  in  tutto  o  in  parte  la
segretazione,  l'imposta  e'  dovuta  sul  valore   delle   attivita'
finanziarie in ragione del periodo in cui  il  conto  o  rapporto  ha
fruito della segretazione. Il versamento  e'  effettuato  secondo  le
disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Per il solo  versamento  da
effettuare nel 2012 il valore delle attivita' segretate e' quello  al
6 dicembre 2011. (5) 
 9. Gli intermediari di cui al comma 8  segnalano  all'Agenzia  delle
entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata
e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 8.  Nei
confronti dei predetti contribuenti l'imposta  e'  riscossa  mediante
iscrizione  a  ruolo  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni. 
 10. Per l'omesso versamento  dell'imposta  di  cui  al  comma  6  si
applica una sanzione pari all'importo non versato. 
 11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma
6 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in
materia di imposta di bollo sui redditi. 
 12. Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione che, a partire
dal 1º gennaio 2011 e fino alla data del 6 dicembre 2011, sono  state
in  tutto  o  in  parte   prelevate   dal   rapporto   di   deposito,
amministrazione o gestione acceso  per  effetto  della  procedura  di
emersione ovvero comunque dismesse, e' dovuta, per il solo anno 2012,
un'imposta straordinaria pari al 10 per mille. L'intermediario presso
il quale il  prelievo  e'  stato  effettuato  provvede  a  trattenere
l'imposta  dai  conti  comunque  riconducibili  al  soggetto  che  ha
effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso  contribuente,
anche in caso di estinzione del rapporto  acceso  per  effetto  della
procedura di emersione. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a
11. 
 13. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta  sul  valore  degli
immobili situati all'estero, a qualsiasi uso  destinati  da  soggetti
residenti nel territorio dello Stato.(60) 
 14. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti
indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28  giugno  1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,  n.
227, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale
sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma  3,
del citato decreto-legge  n.  167  del  1990,  gli  intermediari  ivi
indicati  devono   applicare   e   versare   l'imposta   dovuta   dal
contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel
caso  in  cui  il  contribuente  non  fornisce  la   provvista,   gli
intermediari sono tenuti  a  effettuare  le  segnalazioni  nominative
all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione
previsti   per   i   sostituti   d'imposta.   L'imposta   e'   dovuta
proporzionalmente alla quota di possesso  e  ai  mesi  dell'anno  nei
quali si e' protratto il possesso; a tal  fine  il  mese  durante  il
quale il possesso si e'  protratto  per  almeno  quindici  giorni  e'
computato per intero. (60) 
 15. L'imposta di cui al comma 13 e'  stabilita  nella  misura  dello
0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non e' dovuta  se
l'importo, come determinato ai sensi del presente comma,  non  supera
euro 200. Il valore e' costituito dal costo risultante  dall'atto  di
acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato
rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per  gli  immobili
situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi  aderenti
allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, il  valore  e'  quello  catastale  come  determinato  e
rivalutato  nel  Paese  in  cui  l'immobile  e'   situato   ai   fini
dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o  reddituale  o,
in mancanza, quello di cui al periodo precedente. 
 15-bis. L'imposta di cui al comma 13  non  si  applica  al  possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze  della  stessa  e  alla
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito  di  provvedimento  di
separazione legale, annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita'  immobiliari
che in Italia risultano classificate nelle categorie  catastali  A/1,
A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota  nella  misura  ridotta
dello 0,4 per cento e la  detrazione,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare, di euro 200 rapportati al  periodo  dell'anno  durante  il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi   la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica. 
 15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per  gli  immobili
non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13  del  presente
articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e successive modificazioni. 
 16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce,  fino  a  concorrenza
del  suo  ammontare,  un   credito   d'imposta   pari   all'ammontare
dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello  Stato  in  cui  e'
situato l'immobile. Per gli immobili situati  in  Paesi  appartenenti
alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo
che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla  predetta
imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di
natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile,  non
gia' detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 17.  Per  il  versamento,  la   liquidazione,   l'accertamento,   la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,
relativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  13  si  applicano  le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche
,  ivi  comprese  quelle  relative  alle  modalita'   di   versamento
dell'imposta in acconto e a saldo. 
 18. A decorrere dal 2012 e'  istituita  un'imposta  sul  valore  dei
prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti  di  risparmio
detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
((A decorrere dal  2023,  in  luogo  dell'imposta  di  bollo  di  cui
all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  si  applica
un'imposta sul valore delle  cripto-attivita'  detenute  da  soggetti
residenti nel territorio dello Stato senza  tenere  conto  di  quanto
previsto dal comma 18-bis del presente articolo)). (33) (60) 
 18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui  al  comma  18  sono  i
soggetti indicati all'articolo  4,  comma  1,  del  decreto-legge  28
giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1990, n. 227. (60) 
 19. L'imposta di cui al comma 18 e'  dovuta  proporzionalmente  alla
quota e al periodo di detenzione. 
 20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita  nella  misura  dell'1
per mille annuo, per il 2012, dell'1,5 per mille, per il 2013, e  del
2  per  mille,  a  decorrere  dal  2014,  del  valore  dei   prodotti
finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio  l'imposta
e' stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13,
comma 2-bis, lettere a) e b), della tariffa , parte  I,  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.  Per
i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta  e'  dovuta  nella
misura massima di euro 14.000. Il valore e' costituito dal valore  di
mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in  cui
sono  detenuti  i   prodotti   finanziari,   anche   utilizzando   la
documentazione  dell'intermediario  estero  di  riferimento  per   le
singole attivita' e, in mancanza, secondo il  valore  nominale  o  di
rimborso. (33) 
 21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce,  fino  a  concorrenza
del  suo  ammontare,  un   credito   d'imposta   pari   all'ammontare
dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in  cui  sono
detenuti i prodotti finanziari, i conti  correnti  e  i  libretti  di
risparmio. (33) 
 22.  Per  il  versamento,  la   liquidazione,   l'accertamento,   la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,
relativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  18  si  applicano  le
disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle
relative alle modalita' di versamento dell'imposta  in  acconto  e  a
saldo. (60) 
 23. Con uno o piu' provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a
22. 
 23-bis. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,  alle  attivita'
finanziarie  oggetto  di  emersione   o   di   rimpatrio   ai   sensi
dell'articolo 13-bis,  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001,  non
e' comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. 
 24. All'articolo 11 del decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 5 e' abrogato; 
   b) al comma 6, le parole:  "di  cui  ai  commi  1,  3  e  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 3". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L.
26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 8, comma  17)  che  "In
considerazione di quanto previsto  dal  comma  16,  lettera  c),  per
l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8  ivi  citato
puo' essere effettuato entro il termine del 16  maggio  e  fino  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  non  si  configurano
violazioni in materia di versamenti." 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  La L. 30 ottobre 2014, n. 161 ha disposto (con l'art. 9,  comma  2)
che le presenti modifiche  hanno  effetto  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta relativo all'anno 2014. 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
711) che "Le  disposizioni  di  cui  al  comma  710  si  applicano  a
decorrere dal 2020".