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LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). (11G0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012, ad eccezione dei commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 dell'art. 33 che entrano in vigore il 14/11/2011. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-2012

Art. 28

Modifiche in materia di spese di giustizia
a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;
b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».
2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.