DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 92 
 
 
        Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia 
 
  1.  Il  rilascio  dell'informazione  antimafia  e'   immediatamente
conseguente alla consultazione banca dati nazionale unica quando  non
emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,  comma  4.
In tali casi l'informazione  antimafia  liberatoria  attesta  che  la
stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando
dalla consultazione  della  banca  dati  nazionale  unica  emerge  la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche
e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta  giorni
dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di
particolare complessita', il  prefetto  ne  da'  comunicazione  senza
ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce  le  informazioni
acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il  prefetto  procede
con le stesse modalita' quando  la  consultazione  della  banca  dati
nazionale unica e' eseguita per un soggetto che risulti non censito. 
  2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli  esiti  delle
verifiche disposte ai  sensi  del  comma  2,  ritenga  sussistenti  i
presupposti per l'adozione dell'informazione  antimafia  interdittiva
ovvero  per  procedere   all'applicazione   delle   misure   di   cui
all'articolo  94-bis,  e  non  ricorrano  particolari   esigenze   di
celerita'  del  procedimento,  ne  da'  tempestiva  comunicazione  al
soggetto  interessato,  indicando  gli   elementi   sintomatici   dei
tentativi  di  infiltrazione  mafiosa.  Con  tale  comunicazione   e'
assegnato un termine non superiore  a  venti  giorni  per  presentare
osservazioni scritte, eventualmente corredate da  documenti,  nonche'
per  richiedere  l'audizione,  da  effettuare  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non  possono
formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi
informativi  il  cui   disvelamento   sia   idoneo   a   pregiudicare
procedimenti amministrativi o attivita' processuali in corso,  ovvero
l'esito di altri  accertamenti  finalizzati  alla  prevenzione  delle
infiltrazioni  mafiose.  La  predetta  comunicazione  sospende,   con
decorrenza  dalla  relativa  data  di  invio,  il  termine   di   cui
all'articolo  92,  comma  2.  La  procedura  del  contraddittorio  si
conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta
comunicazione. 
  2-ter. Al termine della procedura  in  contraddittorio  di  cui  al
comma   2-bis,   il   prefetto,   ove   non   proceda   al   rilascio
dell'informazione antimafia liberatoria: 
    a)  dispone  l'applicazione  delle  misure  di  cui  all'articolo
94-bis, dandone comunicazione, entro cinque  giorni,  all'interessato
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli  elementi  sintomatici
dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  siano   riconducibili   a
situazioni di agevolazione occasionale; 
    b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo  alla
comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalita'  di
cui alla  lettera  a),  nel  caso  di  sussistenza  di  tentativi  di
infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia
interdittiva ai sensi della presente lettera,  verifica  altresi'  la
sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle  misure  di  cui
all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114  e,
in  caso  positivo,  ne   informa   tempestivamente   il   Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 
  2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione  di  cui
al comma 2-bis e la conclusione della procedura  in  contraddittorio,
il  cambiamento  di  sede,  di   denominazione,   della   ragione   o
dell'oggetto   sociale,   della   composizione   degli   organi    di
amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli  organi
sociali, della rappresentanza legale  della  societa'  nonche'  della
titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote  societarie,
il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque  qualsiasi
variazione  dell'assetto   sociale,   organizzativo,   gestionale   e
patrimoniale delle societa' e imprese interessate  dai  tentativi  di
infiltrazione ((mafiosa possono)) essere oggetto  di  valutazione  ai
fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia. 
  3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei
casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui  all'articolo  83,
commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione  antimafia.
I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre  erogazioni
di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e
i soggetti  di  cui  all'articolo  83,  commi  1  e  2,  revocano  le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo
il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle
spese sostenute per l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle
utilita' conseguite. 
  4. La revoca e il recesso di cui al  comma  3  si  applicano  anche
quando gli elementi relativi a  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
siano accertati successivamente  alla  stipula  del  contratto,  alla
concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto. 
  5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma  1,
lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso fino alla  ricezione  da
parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1  e  2,
dell'informazione antimafia liberatoria.