DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 8-6-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
            Norme in materia di societa' municipalizzate 
 
  1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui  all'art.  6-quinquies
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  nei  limiti  delle
disponibilita' in base alla legislazione vigente e  comunque  fino  a
250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per  l'anno
2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  ad  investimenti  infrastrutturali  effettuati  dagli  enti
territoriali che procedano, rispettivamente,  entro  il  31  dicembre
2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni
in societa' esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica,
diversi dal servizio idrico.  L'effettuazione  delle  dismissioni  e'
comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere  sulla
predetta quota sono escluse  dai  vincoli  del  patto  di  stabilita'
interno. La quota assegnata a  ciascun  ente  territoriale  non  puo'
essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.  La  quota
non assegnata agli enti  territoriali  e'  destinata  alle  finalita'
previste dal citato articolo 6-quinquies. 
  1-bis.  Per  il  ripristino  e  la   messa   in   sicurezza   delle
infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi  nei  territori  della
regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011,  per
i quali e' stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  66  del  22  marzo  2011,  e'
autorizzata la spesa di  7  milioni  di  euro  per  l'anno  2011.  Al
relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 32, comma 8,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011,  n.  111.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  1-ter. Le disponibilita'  derivanti  da  specifiche  autorizzazioni
legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, e relative al potenziamento di  infrastrutture,  ((sono
comunque ed inderogabilmente  versate))  in  Tesoreria  entro  trenta
giorni dalla richiesta dell'ente interessato. Al fine della ulteriore
semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di  opere
infrastrutturali, l'ente destinatario del finanziamento per le  opere
di cui al precedente periodo e' tenuto a rendicontare le modalita' di
utilizzo delle risorse  a  richiesta  dell'ente  erogante  e  non  si
applica l'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo n.  267  del
2000.