LEGGE 4 giugno 2010, n. 96

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009. (10G0119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-6-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
 
(Modifiche all'articolo 11 della legge  7  luglio  2009,  n.  88,  in
                  materia di inquinamento acustico) 
 
  1. All'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dodici mesi»; 
    b) al comma 2, lettera b), le parole: «progettazione,  esecuzione
e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle  infrastrutture
dei trasporti nonche'» sono soppresse; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di  cui  al
comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della  legge  26  ottobre
1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina  relativa  ai
requisiti acustici passivi degli edifici e dei  loro  componenti  non
trova applicazione nei rapporti tra privati e,  in  particolare,  nei
rapporti tra  costruttori-venditorie  acquirenti  di  alloggi,  fermi
restando gli effetti derivanti  da  pronunce  giudiziali  passate  in
giudicato e  la  corretta  esecuzione  dei  lavori  a  regola  d'arte
asseverata da un tecnico abilitato»; ((2)) 
    d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge  26
ottobre 1995, n. 447, e' sostituita dalla seguente: 
    "f) l'indicazione, con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  dei  criteri
per  la  progettazione,  l'esecuzione  e  la  ristrutturazione  delle
costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei  trasporti,  ai  fini
della tutela dall'inquinamento acustico"». 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 29 maggio 2013,  n.  103
(in G.U. 1a s.s. 5/6/2013, n. 23),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 15, comma  1,  lettera  c),  della  legge  4
giugno 2010,  n.  96  (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee. Legge
comunitaria 2009), sostitutivo dell'art. 11, comma 5, della  legge  7
luglio 2009,  n.  88  (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee. Legge
comunitaria 2008)".