DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88. (10G0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 21-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette
sul mercato  fertilizzanti  non  compresi  nel  regolamento  (CE)  n.
2003/2003,  nel  presente  decreto  e  nei  suoi  allegati  e   nella
legislazione vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  seimila  euro  a
trentamila euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette
sul  mercato  fertilizzanti  non  conformi  al  regolamento  (CE)  n.
2003/2003 ed al presente decreto ed ai suoi allegati e' punito con le
sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle  violazioni  di
seguito riportate: 
    a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per  i  concimi  CE,
per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per
gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, quando la composizione non
corrisponde alle indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste
dal  presente  decreto  e  dai  suoi  allegati  ovvero   alle   altre
indicazioni facoltative non previste; nel caso in cui venga calcolato
il grado di irregolarita' espresso come \varepsilon secondo i criteri
riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali questo e'
applicabile, fermo  restando  che  i  criteri  riportati  nel  citato
allegato, al punto 4, lettera c), si applicano al  singolo  campione,
la sanzione amministrativa  pecuniaria  viene  irrogata  secondo  gli
importi di seguito riportati: 
  1)   valore   di   \varepsilon   fino   a   -   4   (incluso):   da
duemilacinquecento euro a seimila euro; 
  2) valore di \varepsilon compreso tra -  4  e  -  8  (incluso):  da
cinquemila euro a ventunomila euro; 
  3) valore di \varepsilon compreso tra - 8  e  -  12  (incluso):  da
seimilacinquecento euro a trentamila euro; 
  4) valore di \varepsilon inferiore a - 12:  da  sedicimila  euro  a
settantottomila euro; 
  b) da duemilacinquecento euro a seimila  euro,  se  le  indicazioni
obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui documenti  previste
dal presente decreto e dai  suoi  allegati,  in  tutto  o  in  parte,
mancano o non sono conformi a quanto prescritto; 
  c)  da  ottomila  euro  a  ventunomila  euro,  se  risulta  che  le
tolleranze di cui all'allegato 7 sono state sistematicamente messe  a
profitto; in particolare, per il controllo dello  sfruttamento  delle
tolleranze da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici
e composti, sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali,  si
applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato 12; 
  d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le  spese  di
messa in sicurezza della partita di fertilizzante  da  addebitare  al
fabbricante, se sono immessi sul mercato concimi  CE  e  nazionali  a
base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto  in  violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 7  e  all'allegato  9.  Se  si
rinviene una partita  di  fertilizzante  sprovvista  del  certificato
relativo alla prova di detonabilita' il fabbricante  e'  perseguibile
penalmente; 
  e) da cinquemila euro a  diecimila  euro,  se  non  ha  ottemperato
all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1; 
  f) da seimila  euro  a  dodicimila  euro,  se  non  ha  ottemperato
all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2; 
  g) da duemila euro a seimila  euro  nell'ipotesi  di  irregolarita'
delle registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2; 
  h)  da  seimila  euro  a  dodicimila  euro  se  non   esibisce   la
documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, richiesta  dell'organo
di controllo o non la conserva per almeno due anni. 
  3.  Le  sanzioni  amministrative  previste  dal  comma  2,  non  si
applicano al commerciante che detiene, pone  in  vendita  o  comunque
distribuisce per il consumo, fertilizzanti in  confezioni  originali,
se la non osservanza delle norme del  presente  decreto  e  dei  suoi
allegati riguardi  i  requisiti  intrinseci  o  la  composizione  dei
prodotti, purche' la confezione originale  non  presenti  alterazione
ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione
o manomissione del fertilizzante. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116)).