DECRETO-LEGGE 20 maggio 2010, n. 72

Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di ((anidride carbonica)). (10G0095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 2010, n. 111 (in G.U. 20/07/2010, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2010)
Testo in vigore dal: 21-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza, considerata la
scadenza  del 30 aprile 2010 per la presentazione della dichiarazione
ambientale   con   riferimento   all'anno   2009,  di  consentire  la
presentazione  delle dichiarazioni medesime nel termine del 30 giugno
2010,  facendo comunque salve le dichiarazioni presentate avvalendosi
del modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di differire il
termine  per  il  versamento  dei  premi  assicurativi da parte delle
imprese  di  autotrasporto di merci in conto terzi al 16 giugno 2010,
al  fine  di  dare  attuazione agli interventi a sostegno del settore
gia' previsti dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010);
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
adottare  misure  per  l'assegnazione  di quote di emissione di CO2 a
operatori  energetici ed industriali per impianti entrati in funzione
dopo  l'adozione  del  Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote
CO2  per  il  periodo  2008-2012,  approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello  sviluppo  economico  in data 18 dicembre 2006, ed in relazione
alla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008
- 2012 adottata con decreto dei medesimi Ministri in data 28 febbraio
2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e, ad
interim,    Ministro   dello   sviluppo   economico,   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

                       Differimento di termini

  1.  Le  dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per
le  quali  i  soggetti  tenuti,  con  riferimento  all'anno  2009, si
avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai
sensi  dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  27  aprile 2010,
((pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n.
98))  del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno
2010.  Sono  fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento
all'anno  2009,  avvalendosi  del  modello  allegato  al  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  2 dicembre 2008,
((pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n.
294)) del 17 dicembre 2008.
  2.  Per  l'anno  2010,  il termine di cui all'articolo 55 ((, comma
5,))  della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni,
per  il  versamento  dei premi assicurativi da parte delle imprese di
autotrasporto  di merci in conto terzi, e' fissato al 16 giugno. ((Le
imprese  che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi
di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  ovvero  hanno  corrisposto somme
inferiori  a  quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli
obblighi  contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili
previste  dall'articolo  116,  comma  8,  lettera  a), della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  fermo  restando  l'obbligo di cui al primo
periodo)).