LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 16-5-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 25. 
 
      (Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori) 
 
  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503,
non  si  applica  a  professori   e   ricercatori   universitari.   I
provvedimenti adottati dalle  universita'  ai  sensi  della  predetta
norma decadono alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
ad eccezione di quelli che hanno gia'  iniziato  a  produrre  i  loro
effetti. ((8)) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 9 maggio 2013, n. 83  (in
G.U. 1a s.s.  15/5/2013,  n.  20),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n.  240
(Norme in materia di organizzazione delle universita',  di  personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al governo per  incentivare
la qualita' e l'efficienza del sistema universitario)".