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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010, n. 22

Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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Testo in vigore dal:  21-7-2017
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Art. 7

Allineamento delle concessioni di coltivazione
1. Le scadenze delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono allineate ad una medesima data in base ad accordi tra regioni e i titolari, fatti salvi i diritti acquisiti, gli accordi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, gli investimenti programmati e la tutela del legittimo affidamento.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione competente, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, eventualmente con riduzione e riperimetrazione dell'area, confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati.
3. La conferma di cui al comma 2 è disposta dall'autorità competente la quale procede preliminarmente ad una verifica del rispetto, da parte degli impianti, delle vigenti norme in materia ambientale imponendo l'eventuale adeguamento degli stessi. Alla scadenza
((...))
uniformata ai sensi del comma 1, il rinnovo delle concessioni di coltivazione è soggetta alla normativa
((...))
sulla valutazione di impatto ambientale.
((6))



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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".