DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 2010, n. 218

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0242)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2010
Testo in vigore dal: 18-12-2010
                               Art. 4 
 
 
          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 
                       13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Sono abrogati: 
    a) l'articolo  10  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
    b) gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3,  3-bis  e  4,  e  13,  commi
8-sexies,  8-septies,  8-octies,  8-novies,   8-decies,   8-undecies,
8-quaterdecies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.  7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
    c) l'articolo 2, comma 5-quater, del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2; 
    d) l'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102. 
  1-ter. Al decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 4-bis, le  parole:  "al  comma  2"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ai  commi  2  e  3,  ultimo   periodo,
dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, e successive modificazioni"; 
    b) all'articolo 8-bis, comma 1, le parole: "7, 8 e 13,  commi  da
8-sexies a 8-terdecies" sono soppresse e dopo  le  parole:  "presente
decreto" sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  "e  agli  articoli
40-bis, 120-ter e 120-quater del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni.". 
  1-quater. All'articolo 2, comma 5-quinquies, del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, le parole: "ai sensi  del  comma  5-quater"  sono
sostituite  dalle  seguenti:   "per   le   violazioni   dell'articolo
120-quater del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
successive modificazioni."». 
  2. All'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le disposizioni contenute nel titolo II  del  presente  decreto
entrano in  vigore  il  centoventesimo  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione. Le disposizioni che a  tale  data  risultano  adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme  modificate  o  sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili.». 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 6, del  decreto
          legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  6  (Disposizioni  transitorie  ed   entrata   in
          vigore). - 1.  All'art.  161  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7,  sono  aggiunti  i
          seguenti: 
              "7-bis. Le  disposizioni  di  cui  all'art.  40-bis  si
          applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2
          giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini  di  cui
          ai  commi  2  e  3  del  medesimo  articolo  per  i   mutui
          immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile  2007  e  sono
          abrogate  le  disposizioni  legislative   e   regolamentari
          statali incompatibili con le disposizioni di  cui  all'art.
          40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo  articolo
          sono nulle e non comportano la nullita' del contratto.  Per
          i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile  2007  e  la
          cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il
          termine di cui al comma 2 dell'art.  40-bis  decorre  dalla
          data della richiesta della quietanza da parte del debitore,
          da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso  di
          ricevimento. 
              7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  dell'art.
          120-ter si applicano ai contratti di mutuo  per  l'acquisto
          della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio  2007
          e  ai  contratti  di  mutuo  per  l'acquisto   o   per   la
          ristrutturazione   di   unita'   immobiliari   adibite   ad
          abitazione ovvero allo svolgimento della propria  attivita'
          economica o  professionale  da  parte  di  persone  fisiche
          stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche  ai
          sensi del decreto legislativo 20 giugno  2005,  n.  122,  a
          decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo
          della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata  o
          parziale dei mutui indicati nel comma 1  dell'art.  120-ter
          stipulati antecedentemente al 2  febbraio  2007  e'  quella
          definita   nell'accordo   siglato   il   2   maggio    2007
          dall'Associazione bancaria italiana  e  dalle  associazioni
          dei consumatori rappresentative  a  livello  nazionale,  ai
          sensi dell'art. 137 del  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206. Le banche e gli intermediari  finanziari  non
          possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di  mutuo
          stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei  casi  in  cui  il
          debitore proponga la riduzione  dell'importo  della  penale
          entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo  di  cui  al
          periodo precedente. 
              7-quater. Per i  mutui  a  tasso  variabile  e  a  rata
          variabile per tutta la durata del  contratto,  stipulati  o
          accollati,  anche   a   seguito   di   frazionamento,   per
          l'acquisto,   la   ristrutturazione   o   la    costruzione
          dell'abitazione principale entro il 29  gennaio  2009,  gli
          atti  di  consenso  alla  surrogazione  di   cui   all'art.
          120-quater, comma 1,  sono  autenticati  dal  notaio  senza
          l'applicazione di alcun onorario e  con  il  solo  rimborso
          delle spese.  A  tal  fine,  la  quietanza  rilasciata  dal
          finanziatore originario e il  contratto  stipulato  con  il
          creditore surrogato  sono  forniti  al  notaio  per  essere
          prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali
          attivita'   aggiuntive   non   necessarie   all'operazione,
          espressamente richieste dalle parti, gli onorari  di  legge
          restano a carico della parte richiedente.". 
              1-bis. Sono abrogati: 
                a) l'art. 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248; 
                b) gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4, e 13,
          commi 8-septies, 8-octies, 8-novies, 8-decies,  8-undecies,
          8 quaterdecies del decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40; 
                c) l'art. 2, comma  5-quater,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
                d) l'art. 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni , dalla legge  3
          agosto 2009, n. 102. 
                1-ter.  Al  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, sono apportate l seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 8, comma 4-bis, le parole: " al comma  2"
          sono sostituite dalle seguenti: 
                  "ai  commi  2  e  3,  ultimo   periodo,   dell'art.
          120-quater del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
          385, e successive modificazioni"; 
                b) all'art.8-bis, comma 1, le parole: " 7,  8  e  13,
          commi da 8-sexies a 8-terdecies" sono soppresse e  dopo  le
          parole: " presente decreto"  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti: 
                  "e gli articoli 40-bis, 120-ter  e  120-quater  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni.". 
              1-quater.  All'art.  2,   comma   5-   quinquies,   del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le
          parole: " ai sensi  del  comma  5-quater"  sono  sostituite
          dalle seguenti: " per le  violazioni  dell'art.  120-quater
          del decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni. 
              2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
          decreto  entrano  in  vigore   il   centoventesimo   giorno
          successivo alla sua pubblicazione. Le  disposizioni  che  a
          tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie  in
          base  a  norme  modificate  o  sostituite  dal  titolo   II
          rimangono in vigore in quanto compatibili».