DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226)

note: Entrata in vigore del provvedimento 08/06/2011, ad esclusione degli articoli 73 e 74 che entrano in vigore il 25/12/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-11-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 251 
 
   Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale 
 
                   (art. 224, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Per opere e lavori relativi a beni di cui al  presente  titolo
e'  obbligatorio  il  collaudo  in  corso  d'opera,  sempre  che  non
sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di  regolare
esecuzione. 
    2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo
di collaudo comprende anche un  restauratore  con  esperienza  almeno
quinquennale  in  possesso  di  specifiche  competenze  coerenti  con
l'intervento. 
    3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A  e  OS
2-B  l'organo  di  collaudo  comprende  anche  un  restauratore   con
esperienza almeno quinquennale in possesso di  specifiche  competenze
coerenti  con  l'intervento,  nonche'  uno  storico  dell'arte  o  un
archivista o un bibliotecario in possesso di specifica  esperienza  e
capacita' professionale coerente con l'intervento. 
    4. Per il  collaudo  dei  beni  relativi  alla  categoria  OS  25
l'organo di collaudo comprende anche un tecnico con la  qualifica  di
archeologo  in  possesso  di   specifica   esperienza   e   capacita'
professionale  coerenti  con  l'intervento  nonche'  un  restauratore
entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche
competenze coerenti con l'intervento. 
    5. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente ad un
solo componente, e fermo restando il numero  complessivo  dei  membri
previsto  dalla  vigente  normativa,  i  funzionari  delle   stazioni
appaltanti,  laureati  ed  inquadrati  con  qualifiche   di   storico
dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato  servizio
per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici. 
                                                          (16) ((19)) 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217,  comma
1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla
data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs.  18  aprile
2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle  disposizioni  del
presente regolamento di esecuzione da esse sostituite. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma
1) che  "Ai  sensi  dell'articolo  216,  comma  19,  del  Codice  dei
contratti pubblici,  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
cessano di avere efficacia le disposizioni  di  cui  alla  Parte  II,
Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti  di  allegati
ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".