LEGGE 29 luglio 2010, n. 120

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
Testo in vigore dal: 29-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 25. 
  
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
                 in materia di limiti di velocita') 
  
  1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole:  «di  marcia,»  sono  inserite  le
seguenti: «dotate di apparecchiature  debitamente  omologate  per  il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,»; 
    b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro  500  a  euro
2.000.  Dalla  violazione   consegue   la   sanzione   amministrativa
accessoria della sospensione della patente di  guida  da  uno  a  tre
mesi»; 
    c) al comma 9-bis, le parole: «da euro 500  a  euro  2.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»; 
    d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «12-bis. I  proventi  delle  sanzioni  derivanti  dall'accertamento
delle violazioni  dei  limiti  massimi  di  velocita'  stabiliti  dal
presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di
rilevamento della  velocita'  ovvero  attraverso  l'utilizzazione  di
dispositivi  o  di  mezzi  tecnici  di  controllo  a  distanza  delle
violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.
168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura  pari  al
50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su  cui  e'
stato  effettuato  l'accertamento  o  agli  enti  che  esercitano  le
relative  funzioni  ai  sensi  dell'articolo  39  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da  cui
dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui  ai
commi  12-ter  e  12-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al   periodo
precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli  enti  di
cui al presente comma diversi dallo Stato  utilizzano  la  quota  dei
proventi ad essi destinati  nella  regione  nella  quale  sono  stati
effettuati gli accertamenti. 
  12-ter. Gli  enti  di  cui  al  comma  12-bis  destinano  le  somme
derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione
di  interventi  di  manutenzione   e   messa   in   sicurezza   delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e
dei relativi impianti, nonche' al potenziamento  delle  attivita'  di
controllo  e  di  accertamento  delle  violazioni   in   materia   di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative  al  personale,
nel rispetto della normativa vigente relativa al  contenimento  delle
spese in materia  di  pubblico  impiego  e  al  patto  di  stabilita'
interno. 
  12-quater. Ciascun ente locale  trasmette  in  via  informatica  al
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  Ministero
dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione  in  cui
sono  indicati,  con  riferimento  all'anno  precedente,  l'ammontare
complessivo dei proventi di propria  spettanza  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 208 e al  comma  12-bis  del  presente  articolo,  come
risultante  da  rendiconto  approvato  nel  medesimo  anno,   e   gli
interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione
degli oneri sostenuti per  ciascun  intervento.  La  percentuale  dei
proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta  del  30  per
cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di
cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di  cui  al
primo periodo in  modo  difforme  da  quanto  previsto  dal  comma  4
dell'articolo 208 e dal  comma  12-ter  del  presente  articolo,  per
ciascun  anno  per  il  quale  sia  riscontrata  una  delle  predette
inadempienze». 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  e'  approvato  il  modello   di
relazione di cui  all'articolo  142,  comma  12-quater,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono
definite le  modalita'  di  trasmissione  in  via  informatica  della
stessa, nonche' le modalita' di versamento dei  proventi  di  cui  al
comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso
comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresi', le  modalita'
di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici  di  controllo,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di
comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n.  285
del 1992, che fuori dei centri abitati non  possono  comunque  essere
utilizzati o installati ad una distanza inferiore  ad  un  chilometro
dal segnale che impone il limite di velocita'.((2)) 
  3. Le disposizioni di cui  ai  commi  12-bis,  12-ter  e  12-quater
dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti
dal presente articolo, si applicano a decorrere dal  primo  esercizio
finanziario successivo a quello in corso  alla  data  dell'emanazione
del decreto di cui al comma 2. 
    
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  AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni  dalla  L.
26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4-ter,  comma  16)  che
"Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29  luglio
2010, n. 120, e' emanato entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. In caso  di  mancata  emanazione  del
decreto entro il predetto termine, trovano comunque  applicazione  le
disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo
142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285".