DECRETO-LEGGE 8 luglio 2010, n. 105

Misure urgenti in materia di energia. (10G0129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 agosto 2010, n. 129 (in G.U. 18/08/2010, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2011)
Testo in vigore dal: 19-8-2010
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-bis
        (((Sistema informatico integrato per la gestione dei
 flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del
gas).

  1.  Al  fine  di  sostenere  la  competitivita' e di incentivare la
migliore  funzionalita'  delle  attivita'  delle imprese operanti nel
settore  dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale, e' istituito
presso l'Acquirente unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per
la  gestione  dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia
elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei  dati  identificativi  dei  clienti  finali. Entro novanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente decreto l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana i
criteri generali per il funzionamento del Sistema.
  2.  Le  modalita'  di gestione dei flussi informativi attraverso il
Sistema  sono  stabilite  dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas.  Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti
eventuali  inadempimenti  contrattuali  da  parte  dei clienti finali
sulla   base   di  indirizzi  generali  definiti  dall'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas, sentite le Commissioni parlamentari
competenti  che  si  esprimono  entro  trenta  giorni  dalla  data di
trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
  3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione
dei  dati  personali,  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas
adotta  specifici  criteri  e  modalita'  per il trattamento dei dati
personali e sensibili.
  4.   Le   informazioni   scambiate   nell'ambito  del  Sistema,  in
conformita'   ai   requisiti   tecnici   e   di   sicurezza  previsti
dall'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti
gli  effetti  di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure
volte  alla  sospensione  della  fornitura  nei confronti dei clienti
finali  inadempienti,  nel  rispetto  delle  delibere  dell'Autorita'
medesima  in  materia  e  fatto  salvo quanto dalla stessa disposto a
tutela  dei  clienti  finali  per  i  quali, ai sensi della normativa
vigente,  non  possa  essere prevista la sospensione della fornitura.
Nelle  more  dell'effettiva operativita' del Sistema, l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  definisce  in  via  transitoria  le
modalita'  di  gestione e trasmissione delle informazioni relative ai
clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione  del  presente  articolo  non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a
remunerazione    dei    costi    relativi   alle   attivita'   svolte
dall'Acquirente   unico  S.p.A.  e'  determinata  dall'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il gas, a carico degli operatori dei settori
dell'energia  elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.))