LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia. (09G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/2023)
Testo in vigore dal: 15-8-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
(Semplificazione e razionalizzazione della  riscossione  della  tassa
automobilistica per le singole regioni  e  le  province  autonome  di
                        Trento e di Bolzano) 
 
  1. Al fine di semplificare e razionalizzare  la  riscossione  della
tassa dovuta su  veicoli  concessi  in  locazione  finanziaria  o  in
locazione a lungo termine senza conducente, le singole regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire
le modalita' con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad
eseguire cumulativamente,  in  luogo  dei  singoli  utilizzatori,  il
versamento delle tasse dovute per i periodi  di  tassazione  compresi
nella durata dei rispettivi contratti. 
  1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto di locazione di
veicoli a lungo termine senza conducente si intende il  contratto  di
durata pari o superiore a  dodici  mesi.  Se  lo  stesso  veicolo  e'
oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata  inferiore  a
un anno conclusi fra le stesse  parti,  comprese  le  proroghe  degli
stessi, la durata del contratto e' data dalla  somma  di  quelle  dei
singoli contratti. 
  2. All'articolo 5,  ventinovesimo  comma,  del  decreto-  legge  30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nel primo periodo, dopo la parola: "proprietari" sono  inserite
le seguenti: ",  usufruttuari,  acquirenti  con  patto  di  riservato
dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,"; 
   b) nel  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "i  proprietari"  sono
inserite le seguenti: ", gli usufruttuari, gli acquirenti  con  patto
di riservato dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di  locazione
finanziaria". 
  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori  a  titolo
di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA  e
fino alla data di scadenza del contratto medesimo, e, a decorrere dal
1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli  in  locazione  a  lungo
termine senza conducente, sulla base dei dati  acquisiti  al  sistema
informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, secondo le modalita' di cui ai commi  3-ter  e
3-quater del presente articolo, tenuti in via esclusiva al  pagamento
della  tassa   automobilistica   con   decorrenza   dalla   data   di
sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza  del  medesimo;  e'
configurabile la responsabilita' solidale della societa' di leasing e
della societa' di locazione a lungo  termine  senza  conducente  solo
nella particolare ipotesi in cui queste abbiano provveduto,  in  base
alle  modalita'  stabilite   dall'ente   competente,   al   pagamento
cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle  tasse  dovute  per  i
periodi compresi nella durata del contratto. 
  3. La competenza ed il gettito  della  tassa  automobilistica  sono
determinati  in  ogni  caso  in  relazione  al  luogo  di   residenza
dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo  o  a
titolo di locazione a lungo termine  del  veicolo  senza  conducente.
(25) (30) 
  3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza ((nei primi
nove mesi)) dell'anno 2020, per i veicoli  concessi  in  locazione  a
lungo termine senza conducente le somme  dovute  a  titolo  di  tassa
automobilistica sono versate  entro  il  ((31  ottobre  2020))  senza
l'applicazione di sanzioni e interessi. 
  3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i  dati  necessari
all'individuazione dei  soggetti  tenuti  al  pagamento  della  tassa
automobilistica sono acquisiti  a  titolo  non  oneroso,  secondo  le
modalita' di cui al comma 3-quater del presente articolo, al  sistema
informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157,  e  confluiscono  negli  archivi  dell'Agenzia
delle entrate, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento  dell'attivita'
di gestione della tassa automobilistica  ai  sensi  dell'articolo  17
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro il ((30  settembre  2020)),  sentiti  il  gestore  del
sistema  informativo  di  cui  all'articolo  51,  comma  2-bis,   del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,  e  l'Agenzia  delle  entrate,
previo parere della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' operative per l'acquisizione dei dati di cui al
comma 3-ter del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento
e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle societa'
di locazione a lungo termine. 
  3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla L.
6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 9, comma 9-quater)  che
"La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n.  99
del 2009, come sostituito dal comma 9-ter del presente  articolo,  si
applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile  per  il
pagamento e' successiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2016, n. 160, nel modificare l'art. 9, comma 9-quater del
D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla  L.  6
agosto 2015, n. 125, ha disposto (con l'art. 10,  comma  6)  che  "il
comma 9-quater si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto".