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LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia. (09G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal:  22-8-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 64

(Disposizioni in materia di farmaci)
1. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica, fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia italiana del farmaco (ALFA) definisce le modalità tecniche applicative della disposizione di cui al primo periodo. (2) (12) (13) (19)
((22))

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che: "La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2010".
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 1 del presente articolo, che "È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
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AGGIORNAMENTO (13)

Il Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1, del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.
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AGGIORNAMENTO (19)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (22)

Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 7/8/2013, n. 184) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo è prorogato sino al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2013.