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LEGGE 7 luglio 2009, n. 88

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2013)
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Testo in vigore dal:  10-7-2010
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Art. 52

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea)
((
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), il Governo segue i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 49, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
))
((b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:
1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7 della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;
2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7 della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;
3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro;))
2. I compiti e le attività previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorità straniere sono svolti da organi di autorità amministrative egiudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le stesse già dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.