DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
                   Potenziamento della riscossione 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2010,  al  fine  di  semplificare  le
attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo
13  della  legge  30  dicembre  1991,   n.   412,   l'Amministrazione
finanziaria e ogni  altra  Amministrazione  pubblica,  che  detengono
informazioni  utili  a  determinare   l'importo   delle   prestazioni
previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei  beneficiari,
sono tenute a fornire all'INPS e agli  altri  enti  di  previdenza  e
assistenza obbligatoria, in via telematica e  in  forma  disaggregata
per  singola  tipologia  di  redditi,  nonche'  nel  rispetto   della
normativa in materia di  dati  personali,  le  predette  informazioni
presenti in tutte le banche dati  a  loro  disposizione,  relative  a
titolari,  e  rispettivi  coniugi   e   familiari,   di   prestazioni
pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla
medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati. 
  2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "In  quest'ultima  ipotesi,
in caso di pagamento eseguito  mediante  pignoramento  presso  terzi,
questi ultimi, se rivestono la qualifica di  sostituti  d'imposta  ai
sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  devono  operare  all'atto  del
pagamento delle somme la ritenuta d'acconto  nella  misura  del  20%,
secondo  modalita'  stabilite   con   provvedimento   del   Direttore
dell'Agenzia delle entrate.". 
  3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, le parole da "entro" a "nonche'" sono sostituite
dalle seguenti: "prima del decorso  del  nono  mese  successivo  alla
consegna del ruolo e". 
  4. Le disposizioni  di  cui  al  comma  3  si  applicano  ai  ruoli
consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal  31  ottobre
2009. 
  5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  il  comma
148 e' abrogato. 
  6. All'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo  le  parole:
"entro il termine del versamento a saldo  dell'imposta  sul  reddito"
sono aggiunte le  seguenti:  "e  con  le  modalita'  previste  per  i
pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e  di  acconto
delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.". 
  7.  La  firma  autografa  prevista  sugli  atti  di   liquidazione,
accertamento e riscossione dalle norme che  disciplinano  le  entrate
tributarie   erariali   amministrate   dalle   Agenzie   fiscali    e
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  nonche'  sugli
atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria  puo'  essere
sostituita dall'indicazione a  stampa  del  nominativo  del  soggetto
responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli  atti
medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. 
  8. Con provvedimento dei Direttori  delle  Agenzie  fiscali  e  del
Direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato e, per  la  rispettiva  competenza,  da  parte  degli  enti  di
previdenza e assistenza obbligatoria sono individuati gli atti di cui
al comma 7. 
  8-bis. Al comma 1  dell'articolo  22  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "A tal fine  l'Agenzia  delle  entrate  si
avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma,  numero
7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni". 
  8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo
27, commi 5, 6 e 7, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del
potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7),  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. 
  8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: 
    "7. In relazione  agli  importi  iscritti  a  ruolo  in  base  ai
provvedimenti indicati al comma 6 del presente  articolo,  le  misure
cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472,  e  successive  modificazioni,  conservano,
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, la loro validita' e
il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico
il  ruolo.  Quest'ultimo  puo'  procedere  all'esecuzione  sui   beni
sequestrati o ipotecati  secondo  le  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando
quanto  previsto,  in  particolare,  dall'articolo  76  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive
modificazioni". 
  8-quinquies. Al  primo  comma  dell'articolo  32  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, dopo il numero 7) e' inserito il seguente: 
    "7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura
non regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza  in  coerenza  con  le
regole europee e internazionali in materia di vigilanza e,  comunque,
previa  autorizzazione  del  direttore   centrale   dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore  regionale  della  stessa,
ovvero, per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  del  comandante
regionale,  ad  autorita'  ed  enti,  notizie,  dati,   documenti   e
informazioni  di  natura  creditizia,  finanziaria  e   assicurativa,
relativi alle attivita' di controllo  e  di  vigilanza  svolte  dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge". 
  8-sexies.  Al  secondo  comma  dell'articolo  51  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente: 
    "7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura
non regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza  in  coerenza  con  le
regole europee e internazionali in materia di vigilanza e,  comunque,
previa  autorizzazione  del  direttore   centrale   dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore  regionale  della  stessa,
ovvero, per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  del  comandante
regionale,  ad  autorita'  ed  enti,  notizie,  dati,   documenti   e
informazioni  di  natura  creditizia,  finanziaria  e   assicurativa,
relativi alle attivita' di controllo  e  di  vigilanza  svolte  dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge". 
  8-septies.  Nei  limiti  di  spesa  di  cui  alle  somme  residuate
dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti
destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di  euro,  e'
riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente  a
quota parte  dell'importo  pagato  quale  tassa  automobilistica  per
l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a
7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'.  La
misura del credito d'imposta deve essere  determinata  in  modo  tale
che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5  tonnellate,
sia pari al doppio della misura del credito spettante per  i  veicoli
di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5  tonnellate.  Il
credito  d'imposta  e'  usufruibile   in   compensazione   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, non  e'  rimborsabile,  non  concorre  alla
formazione del valore  della  produzione  netta  di  cui  al  decreto
legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  ne'  dell'imponibile  agli
effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini  del  rapporto
di cui agli articoli 61 e  109,  comma  5,  del  TUIR,  e  successive
modificazioni. 
  8-octies. All'articolo 7 della legge  9  luglio  1990,  n.  187,  e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
    "7-bis. Ove si accerti che una  singola  persona  fisica  risulti
proprietaria di  dieci  o  piu'  veicoli,  gli  uffici  del  pubblico
registro automobilistico sono  tenuti  ad  effettuare  una  specifica
segnalazione all'Agenzia delle entrate, al  Corpo  della  guardia  di
finanza e alla regione territorialmente competente". 
  8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo  2  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono  sostituiti,  nel  limite  delle
risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite  misure
di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave  crisi
che ha interessato il  settore  dell'autotrasporto,  determinate  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli  posti  dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A  tal  fine,  le
risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli
di bilancio. 
  8-decies.  Al  fine  di  assicurare  i  principi  di   trasparenza,
imparzialita'  e  garanzia  e  in  attesa   di   una   sua   completa
riorganizzazione che preveda specifiche unita' operative  allo  scopo
dedicate,  l'Amministrazione  autonoma   dei   monopoli   di   Stato,
nell'ambito  delle  risorse  del  proprio  bilancio,  puo'  istituire
apposite commissioni cui affidare  il  monitoraggio,  la  verifica  e
l'analisi delle attivita' o  degli  adempimenti  a  qualunque  titolo
connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Puo'
essere chiamato  a  far  parte  di  tali  commissioni  esclusivamente
personale, in attivita' o in  quiescenza,  appartenente  ai  seguenti
ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri  e  del  Corpo
della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato  e  della
pubblica amministrazione. 
  8-undecies.  All'articolo  74,  primo  comma,   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, alla lettera e) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "A  tal  fine  le  operazioni  di  vendita  al  pubblico  di
documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone
o di documenti di sosta relativi ai parcheggi  veicolari  comprendono
le  prestazioni  di  intermediazione  con  rappresentanza   ad   esse
relative, nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai
rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari". 
  8-duodecies. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli
di  Stato,  nell'adempimento  dei  loro  compiti   amministrativi   e
tributari, si avvalgono delle  attribuzioni  e  dei  poteri  previsti
dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  ove  applicabili.
((A tali fini, l'autorizzazione  prevista  dal  citato  articolo  51,
secondo comma, numeri 6­bis) e 7), del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, e' rilasciata
dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato o dai Direttori  centrali  individuati  con  provvedimento  del
Direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato. Il Corpo della guardia  di  finanza  coopera  con  gli  uffici
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato   competenti
all'accertamento  del  tributo  e  all'irrogazione   delle   relative
sanzioni per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili  ai
fini  dell'accertamento  dell'imposta  e  per  la  repressione  delle
violazioni in materia di giochi,  scommesse  e  concorsi  pronostici,
procedendo di propria iniziativa o su richiesta  dei  citati  uffici,
secondo le norme e con le facolta' di cui ai citati articoli 51 e  52
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972,  e
successive modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i  relativi
ver­bali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente
di svolgere attivita' ispettive  o  di  vigilanza  e  gli  organi  di
polizia  giudiziaria  che,  a  causa  o  nell'esercizio  delle   loro
funzioni,  vengono  a  conoscenza  di  fatti  o  atti   che   possono
configurare violazioni amministrative  o  tributarie  in  materia  di
giochi, scommesse e concorsi  pronostici  li  comunicano  all'ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  e  al  comando
provinciale del  Corpo  della  guardia  di  finanza  territorialmente
competenti.  Gli  organi  di  polizia  giudiziaria,  inoltre,  previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo'  essere  concessa
anche in deroga all'articolo 329  del  codice  di  procedura  penale,
trasmettono all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e al comando provinciale del Corpo  della  guardia  di  finanza
territorialmente  competenti  documenti,  dati  e  notizie  acquisiti
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai  fini  del  loro
utilizzo   nell'attivita'    di    contestazione    e    accertamento
amministrativo e fiscale)). 
  8-terdecies. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. La convenzione di cui al  comma  2  disciplina  anche  le
modalita'  di  trasmissione,  tra  le  due   Amministrazioni,   delle
violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a  seguito
dei controlli effettuati  e  delle  violazioni  tributarie,  comprese
quelle riscontrate in materia di ritenute,  individuate  dall'INPS  a
seguito delle attivita' ispettive". 
  8-quaterdecies.  All'articolo  39-quater   del   decreto-legge   30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, secondo periodo, dopo la  parola:  "installazione"
sono aggiunte le seguenti: "o, nel caso in cui non sia  possibile  la
sua identificazione, dal possessore o detentore  a  qualsiasi  titolo
dei medesimi apparecchi o congegni"; 
    b) al comma 2, terzo periodo, le parole: "il possessore dei" sono
sostituite dalle seguenti: "l'esercente a qualsiasi titolo i"; 
    c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: "o, nel  caso"  fino
a: "nulla osta" sono soppresse; 
    d) al comma 2, quinto periodo, la parola:  "Sono"  e'  sostituita
dalle seguenti: "Nel caso in cui non sia possibile  l'identificazione
dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono"; 
    e) al comma 2, quinto periodo, le  parole:  "il  possessore  dei"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il  possessore  o  detentore,  a
qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni,  l'esercente  a
qualsiasi titolo i"; 
    f) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      "4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  puo'
affidare,  per  il  tempo  e  alle  condizioni  di  cui  ad  apposita
convenzione da approvare con  proprio  decreto,  l'accertamento  e  i
controlli  in  materia  di  prelievo  erariale  unico  alla  Societa'
italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento  delle  attivita'
di' accertamento e di controllo, affidate con la convenzione  di  cui
al periodo precedente, la Societa' italiana degli autori  ed  editori
si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1". 
  8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema
della riscossione dei comuni e di  contenerne  i  costi  complessivi,
nonche' di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia,
con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i  quali  e'
stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo  unico  di
cui  al  regio  decreto  14  aprile  1910,  n.  639,   per   sanzioni
amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada,  di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono
stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono  stabilire,
con le forme previste dalla legislazione vigente per  l'adozione  dei
propri atti, la possibilita', per i debitori, di estinguere il debito
provvedendo al pagamento: 
    a)  di  una  somma  pari  al  minimo  della  sanzione  pecuniaria
amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata; 
    b) delle spese di procedimento e notifica del verbale; 
    c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento
del riscosso e delle somme dovute allo  stesso  agente  a  titolo  di
rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate
e per i diritti di notifica della cartella. 
  8-sexiesdecies. Nei  centoventi  giorni  successivi  alla  data  di
pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti
della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso  di
utilizzo della procedura di ingiunzione,  informano  i  debitori  che
possono    avvalersi    della    facolta'    prevista    dal    comma
8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita comunicazione. 
  8-septiesdecies.   Con   il   provvedimento   di   cui   al   comma
8-quinquiesdecies e' approvato il modello della comunicazione di  cui
al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalita' e i termini  di
pagamento delle somme dovute da parte dei debitori,  di  riversamento
delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione,
di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi
informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e  contabili
connessi all'operazione. 
  8-duodevicies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo  o
per la quale e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento non  comporta
il diritto al rimborso.