DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5

((Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.))

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 27-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 7-sexies
                Disposizioni in materia di trasporti

  1.  All'articolo  83-bis  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
come   modificato  dall'articolo  2-quinquies  del  decreto-legge  23
ottobre  2008,  n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 4 e' soppresso;
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
   "10.  Fino  a  quando non saranno disponibili le determinazioni di
   cui  ai  commi  1  e  2,  il  Ministero delle infrastrutture e dei
   trasporti  elabora,  con  riferimento  alle  diverse  tipologie di
   veicoli  e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del
   carburante  per  chilometro  e  sulle  relative quote di incidenza
   sulla  base  dei  dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili
   del  Ministero  dello  sviluppo  economico  sul  prezzo  medio del
   gasolio  per  autotrazione,  sentite  le associazioni di categoria
   piu' rappresentative dei vettori e quelle della committenza".
  2.  All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge
30  dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27  febbraio  2009,  n.  14, le parole: "non oltre il 16 aprile" sono
sostituite dalle seguenti: "non oltre il 16 maggio".
  3. Le somme rese disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi
alla  sovvenzione  degli  esercizi  pregressi  a  favore  del  Gruppo
Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate
a  parziale  copertura  del disavanzo del medesimo Gruppo relativo al
2008. Nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro a
valere  sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22
dicembre  2008,  n.  203,  e  successive modificazioni, ai dipendenti
delle   societa'  del  Gruppo  Tirrenia,  delle  societa'  da  queste
derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o affittano aziende
o  rami  d'azienda,  il  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  puo'  concedere  per  dodici  mesi  l'intero trattamento di
integrazione   salariale   straordinaria   previsto   dalle   vigenti
disposizioni di legge, con la relativa contribuzione figurativa e gli
assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
  4.  Al  fine  di scongiurare la possibilita' che sia compromessa la
continuita'  del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore,
di  Garda  e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per
gli  esercizi  finanziari  2009 e 2010 e' consentito l'utilizzo degli
avanzi  di  amministrazione  risultanti  dai  bilanci 2007 e 2008 per
fronteggiare  le  spese  di  esercizio per la gestione dei servizi di
navigazione  lacuale,  fermo restando quanto previsto dall'articolo 4
della  legge  18  luglio  1957,  n. 614, nonche' dall'articolo 45 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.((10))
  5.  All'articolo  29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge
30  dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27  febbraio  2009,  n.  14,  le  parole:  "80  milioni di euro" sono
sostituite  dalle seguenti: "91 milioni di euro, dei quali 11 milioni
destinati  alle  imprese  artigiane del settore dell'autotrasporto di
merci,".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il  D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla
L.  26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 12-ter)
che  la  disposizione  di  cui  al  comma  4 del presente articolo e'
prorogata  per  gli  anni 2011 e 2012, con riferimento agli avanzi di
amministrazione risultanti dai bilanci 2009 e 2010.