DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5

((Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.))

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 27-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 5-bis 
    Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica 
 
  1. Per la riconversione degli impianti  di  produzione  di  energia
elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al
fine di consentirne l'alimentazione a carbone  o  altro  combustibile
solido, si procede in  deroga  alle  vigenti  disposizioni  di  legge
nazionali  e  regionali  che  prevedono  limiti   di   localizzazione
territoriale,  nonche'  che  condizionino  o  limitino  la   suddetta
riconversione,  obbligando  alla  comparazione,  sotto   il   profilo
dell'impatto  ambientale,  fra  combustibili  diversi   o   imponendo
specifici  vincoli  all'utilizzo   dei   combustibili,   purche'   la
riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di  almeno
il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti  di
combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato
II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  La
presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. (11) ((12)) 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con  l'art.  35,  comma  9)  che
"L'articolo  5-bis  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 8, si applica anche  ai  procedimenti  in  corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, come modificata da  Errata  Corrige  in  G.U.
27/07/2011, n.  173,  ha  disposto  (con  l'art.  35,  comma  9)  che
"L'articolo  5-bis  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 8, si applica anche  ai  procedimenti  in  corso
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
decreto-legge n. 5 del 2009".