LEGGE 5 maggio 2009, n. 42

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. (09G0053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/5/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2021)
Testo in vigore dal: 18-6-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 (Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) 
 
1. E' istituita la  Commissione  parlamentare  per  l'attuazione  del
federalismo fiscale, composta da  quindici  senatori  e  da  quindici
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
Repubblica  e  dal  Presidente  della   Camera   dei   deputati,   su
designazione dei gruppi parlamentari, in  modo  da  rispecchiarne  la
proporzione. Il  presidente  della  Commissione  e'  nominato  tra  i
componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica  e
dal Presidente della  Camera  dei  deputati  d'intesa  tra  loro.  La
Commissione si riunisce per la sua prima seduta  entro  venti  giorni
dalla nomina del presidente, per l'elezione di due  vicepresidenti  e
di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio
di presidenza. 
2. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati
da un regolamento interno approvato dalla  Commissione  stessa  prima
dell'inizio dei propri lavori. 
3. Gli oneri derivanti dall'istituzione  e  dal  funzionamento  della
Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per  meta'  a
carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a
carico del bilancio interno della  Camera  dei  deputati.  Gli  oneri
connessi alla partecipazione alle riunioni del  Comitato  di  cui  al
comma  4  sono  a  carico  dei  rispettivi   soggetti   istituzionali
rappresentati,  i  quali   provvedono   a   valere   sugli   ordinari
stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non
spetta alcun compenso. 
4. Al fine  di  assicurare  il  raccordo  della  Commissione  con  le
regioni,  le  citta'  metropolitane,  le  province  e  i  comuni,  e'
istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali,
nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli  enti
locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il  Comitato,  che  si
riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti,  presso  le  sedi
del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, e'  composto
da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni,  due
in rappresentanza delle province  e  quattro  in  rappresentanza  dei
comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario,  procede
allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. 
5. La Commissione: 
  a) esprime i pareri sugli schemi dei  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo 2; 
  b) verifica  lo  stato  di  attuazione  di  quanto  previsto  dalla
presente legge e ne riferisce ogni sei mesi  alle  Camere  fino  alla
conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20  e  21.  A
tal  fine  puo'  ottenere  tutte  le  informazioni  necessarie  dalla
Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
fiscale di cui all'articolo 4 o dalla Conferenza  permanente  per  il
coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5; 
  c)  sulla   base   dell'attivita'   conoscitiva   svolta,   formula
osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla
predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2. 
((6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta
giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o
successivamente,  quest'ultimo   e'   prorogato   di   centocinquanta
giorni)). ((4)) 
7. La Commissione e' sciolta al termine della fase transitoria di cui
agli articoli 20 e 21. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 8 giugno 2011, n. 85 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)  che
"Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano
nei  riguardi  dei  procedimenti  relativi  agli  schemi  di  decreto
legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  gia'  stati  trasmessi  alla  Conferenza  unificata   ai   fini
dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3,  secondo  periodo,  della
legge 5 maggio 2009, n. 42".