LEGGE 5 maggio 2009, n. 42

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. (09G0053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/5/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2021)
Testo in vigore dal: 10-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22. 
                   (Perequazione infrastrutturale) 
 
  1. Al fine di assicurare il recupero del  divario  infrastrutturale
tra le diverse  aree  geografiche  del  territorio  nazionale,  anche
infra-regionali, nonche' di garantire analoghi livelli essenziali  di
infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, entro  ((...))  il
30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, sentite le amministrazioni ((competenti e le strutture))
tecniche  del  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione  territoriale,
effettua, limitatamente alle infrastrutture statali, la  ricognizione
del  numero  e  della  classificazione  funzionale  delle   strutture
sanitarie,  assistenziali  e  scolastiche,  nonche'  del   numero   e
dell'estensione,  con  indicazione  della  relativa   classificazione
funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie,
portuali, ((aeroportuali  e  idriche)).  Le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' gli enti locali e gli  altri
soggetti  pubblici  e  privati  competenti,  anche  avvalendosi   del
supporto  tecnico-amministrativo   dell'Agenzia   per   la   coesione
territoriale, provvedono alla ricognizione  delle  infrastrutture  di
cui al primo periodo  non  di  competenza  statale.  La  ricognizione
effettuata dagli enti  locali  e  dagli  altri  soggetti  pubblici  e
privati ((e' trasmessa entro il 30 novembre 2021 alle regioni e  alle
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  che  la  trasmettono)),
unitamente a quella di  propria  competenza,  nei  successivi  cinque
giorni, alla Conferenza delle regioni e delle province  autonome  ((e
all'Agenzia per la  coesione  territoriale)).  Questa  predispone  il
documento di ricognizione conclusivo da comunicare, entro ((...))  il
31 dicembre 2021, al Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  1-bis. All'esito della ricognizione di cui al comma 1, con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i  Ministri  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  per   gli   affari
regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per il Sud
e la coesione territoriale,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, sono  stabiliti  i
criteri di priorita' e le azioni da perseguire per  il  recupero  del
divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla  ricognizione
predetta, avuto riguardo alle  carenze  infrastrutturali,  anche  con
riferimento agli aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti  in
ciascun  territorio,  con  particolare  attenzione  alle   aree   che
risentono di maggiori criticita'  nei  collegamenti  infrastrutturali
con le reti su gomma e su ferro  di  carattere  e  valenza  nazionale
della   dotazione    infrastrutturale    di    ciascun    territorio,
all'estensione  delle  superfici  territoriali  e  alla  specificita'
insulare e delle zone di montagna e delle aree interne,  nonche'  dei
territori del Mezzogiorno, alla densita' della  popolazione  e  delle
unita' produttive, e ((sono individuati)) i Ministeri competenti e la
quota di finanziamento con  ripartizione  annuale,  tenuto  conto  di
quanto gia' previsto dal PNRR e dal Piano  complementare  di  cui  al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ((convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,))  a  valere  sulle  risorse  del
fondo cui al comma 1-ter. I criteri di priorita' per la  specificita'
insulare devono tener conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma
690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti  del  tavolo
tecnico-politico sui  costi  dell'insularita'  di  cui  al  punto  10
dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione
Sardegna del 7 novembre 2019,  purche'  sia  comunque  assicurato  il
rispetto dei termini previsti dal presente articolo. 
  1-ter. Per il  finanziamento  degli  interventi  di  cui  al  comma
1-quater, nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito il  "Fondo  perequativo  infrastrutturale"
con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per  gli  anni
dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  300
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al  2027,  500
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028  al  2033.  Al
predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali  e  le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri  ((,))  per  il
supporto tecnico -  operativo  alle  attivita'  di  competenza,  puo'
stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5  e  192  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel  limite  massimo  ((di
spesa)) di 200.000 euro per l'anno 2021. 
  1-quater. Entro trenta giorni ((dalla data di entrata in vigore del
decreto)) di  cui  al  comma  1-bis,  ciascun  Ministero  competente,
assegnatario delle risorse di cui al  comma  1-bis  individua,  anche
sulla base di una proposta  non  vincolante  della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome, in un apposito Piano  da  adottare
con decreto del Ministro competente ((, di concerto)) con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa, ai sensi  dell'articolo
3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  gli  interventi   da
realizzare,  che  non  devono  essere  gia'  oggetto   di   integrale
finanziamento a valere  su  altri  fondi  nazionali  o  ((dell'Unione
europea)),  l'importo  del   relativo   finanziamento,   i   soggetti
attuatori,   in   relazione   al   tipo   e    alla    localizzazione
dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle
risorse annuali necessarie per  la  loro  realizzazione,  nonche'  le
modalita' di revoca e di eventuale riassegnazione  delle  risorse  in
caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da  finanziare.
Gli interventi devono essere corredati, ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice  unico  di
progetto. Il Piano  di  cui  al  primo  periodo  e'  comunicato  alla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 
  1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione  degli  interventi
finanziati di cui al  comma  1-quater  e'  effettuato  attraverso  il
sistema di cui al decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
classificando  gli  interventi  sotto  la  voce  "Interventi  per  il
recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.". 
  1-sexies. Agli  oneri  derivanti  ((dal  terzo  periodo  del  comma
1-ter)), pari a 200.000 euro per l'anno 2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del
recupero  del   deficit   infrastrutturale,   ivi   compreso   quello
riguardante il trasporto pubblico locale  e  i  collegamenti  con  le
isole, sono individuati, sulla base  della  ricognizione  di  cui  al
comma I del presente articolo, interventi finalizzati agli  obiettivi
di cui  all'articolo  119,  quinto  comma,  della  Costituzione,  che
tengano conto anche della virtuosita' degli enti nell'adeguamento  al
processo di convergenza  ai  costi  o  al  fabbisogno  standard.  Gli
interventi  di  cui  al  presente  comma  da  effettuare  nelle  aree
sottoutilizzate  sono  individuati  nel  programma  da  inserire  nel
Documento   di   programmazione   economico-finanziaria   ai    sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21  dicembre  2001,  n.
443. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2021, n. 108, nel modificare l'art. 1, comma  815  della
L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha conseguentemente disposto (con l'art.
59, comma 1) che "Nelle more di una ridefinizione, semplificazione  e
razionalizzazione  del  procedimento  finalizzato  alla  perequazione
infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n.
42, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'articolo 1, comma 815,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  prorogato  al  31  dicembre
2021".