LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-9-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
 
   (Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali) 
 
    1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e  gli
enti locali determinano gli obiettivi dei propri  bilanci  annuali  e
pluriennali in coerenza con gli  obiettivi  programmatici  risultanti
dal DEF. 
    2. Anche ai fini dell'attuazione ((dell'articolo 21, comma 1-ter,
lettera  g)  )),  nella  Nota  di  aggiornamento  del  DEF   di   cui
all'articolo  10-bis,  viene  definito  il  quadro   di   riferimento
normativo per il ((concorso agli obiettivi  di  finanza  pubblica  da
parte  degli  enti  territoriali)),  caratterizzato  da   stabilita',
coerenza, conformita' ai parametri europei e rispetto  dell'autonomia
gestionale degli enti. ((Sulla base di quanto  previsto  dal  periodo
precedente, in coerenza con gli obiettivi nazionali,  articolati  per
sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma  2,  lettera
e),  sono  definiti))  gli   interventi   necessari   per   il   loro
conseguimento distintamente per regioni, province e comuni. 
    3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163)). 
    4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163)).