LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-4-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 42. 
 
(( (Delega al  Governo  per  il  riordino  della  disciplina  per  la
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del  bilancio
                            di cassa) )) 
 
  ((1. Ai fini del riordino della  disciplina  per  la  gestione  del
bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del  bilancio
di  cassa,  ferma  rimanendo  la  redazione  anche  in   termini   di
competenza, il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  anni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  un  decreto
legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) razionalizzazione  della  disciplina  dell'accertamento  delle
entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella  relativa  alla
formazione ed al regime contabile dei residui attivi  e  passivi,  al
fine  di  assicurare  una  maggiore  trasparenza,  semplificazione  e
omogeneita' di trattamento di analoghe fattispecie contabili; 
    b) ai fini del potenziamento del ruolo  del  bilancio  di  cassa,
previsione  del  raccordo,  anche  in  appositi  allegati,   tra   le
autorizzazioni di  cassa  del  bilancio  statale  e  la  gestione  di
tesoreria; 
    c)  ai  fini  del  rafforzamento  del  ruolo  programmatorio  del
bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a  carico  del  dirigente
responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che  tenga
conto della fase temporale di assunzione  delle  obbligazioni,  sulla
base del quale ordina e paga le spese; 
    d)  revisione  del  sistema  dei   controlli   preventivi   sulla
legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal
dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto  di  quanto
previsto alla lettera c); 
    e) previsione di un periodo transitorio  per  l'attuazione  della
nuova disciplina; 
    f) considerazione, ai  fini  della  predisposizione  del  decreto
legislativo  di  cui  al  presente   comma,   dei   risultati   della
sperimentazione condotta ai sensi del comma 2; 
    g)  previsione  della  graduale  estensione  delle   disposizioni
adottate in applicazione  delle  lettere  a),  c)  e  d)  alle  altre
amministrazioni pubbliche, anche  in  coerenza  con  quanto  disposto
dall'articolo  2  della  legge  5  maggio  2009,   n.   42,   nonche'
dall'articolo 2 della presente legge; 
    h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati
di bilancio con  i  criteri  previsti  per  la  redazione  del  conto
consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche  secondo   i   criteri
adottati nell'ambito dell'Unione europea. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
avvia  un'apposita  sperimentazione  della  durata  massima  di   due
esercizi  finanziari.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla
Corte dei conti un rapporto sull'attivita' di sperimentazione. 
  3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su  di  esso  sia
espresso il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti  entro
sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il  decreto
puo' essere comunque adottato. Qualora il termine  per  l'espressione
del parere scada nei trenta giorni  che  precedono  la  scadenza  del
termine  finale  per  l'esercizio  della  delega  o  successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora  non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi  alle
Camere con le proprie osservazioni e con  eventuali  modificazioni  e
rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta  giorni
dalla nuova trasmissione, il decreto puo'  essere  comunque  adottato
dal Governo. 
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1 possono  essere  adottate  disposizioni
integrative e correttive  del  medesimo  decreto,  nel  rispetto  dei
principi e criteri direttivi e con le medesime modalita' previsti dal
presente articolo.))