LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 34-bis. 
 
                (Conservazione dei residui passivi). 
 
    1. Salvo  che  non  sia  diversamente  previsto  con  legge,  gli
stanziamenti   di   parte   corrente   non   impegnati   al   termine
dell'esercizio costituiscono economie di bilancio. 
    2. I residui delle spese correnti non  pagati  entro  il  secondo
esercizio successivo a quello in cui e'  stato  assunto  il  relativo
impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno  relativi  a
spese  destinate  ai  trasferimenti  correnti  alle   amministrazioni
pubbliche,   costituiscono   economie   di   bilancio    salvo    che
l'amministrazione non dimostri, con adeguata  motivazione,  entro  il
termine previsto per  l'accertamento  dei  residui  passivi  riferiti
all'esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la
permanenza delle ragioni della sussistenza del  debito,  in  modo  da
giustificare la conservazione dei residui nelle scritture  contabili.
In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi
e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione  alle  pertinenti
unita' elementari di bilancio degli esercizi successivi. 
    3. Le somme stanziate per spese in conto capitale  non  impegnate
alla chiusura dell'esercizio possono essere  mantenute  in  bilancio,
quali  residui,  non  oltre  l'esercizio  successivo  a   quello   di
iscrizione in bilancio, salvo che questa  non  avvenga  in  forza  di
disposizioni legislative entrate in vigore  nell'ultimo  quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo  di  conservazione
e' protratto di un ulteriore  anno.  In  alternativa,  in  luogo  del
mantenimento in bilancio, alle  predette  somme  puo'  applicarsi  il
disposto di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo  30.  (24)
((26)) 
    4. I residui delle spese in conto capitale non  pagati  entro  il
terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione  dell'impegno  di
spesa, si intendono perenti agli  effetti  amministrativi.  Le  somme
eliminate possono riprodursi  in  bilancio  con  riassegnazione  alle
pertinenti unita' elementari di bilancio degli  esercizi  successivi.
(24) ((26)) 
    4-bis. I termini di cui ai commi da 1 a 4 si applicano  anche  ai
residui di cui al comma 2-bis dell'articolo 34. 
    5.  Le  somme  relative  a  contributi   pluriennali   ai   sensi
dell'articolo 30, comma 3, iscritte nel conto dei  residui  non  piu'
dovute al creditore originario possono essere utilizzate a favore  di
altri soggetti, ferme restando le finalita' per le quali  le  risorse
sono state originariamente  iscritte  in  bilancio.  L'autorizzazione
all'utilizzo  delle  predette  risorse  e'  concessa  dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  previa  verifica  della  sussistenza   delle
esigenze rappresentate e della compatibilita' dell'operazione con  il
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai  sensi
della legislazione vigente. 
    6. I conti dei residui, distinti per Ministeri,  al  31  dicembre
dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione
dei residui di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati al
rendiconto generale dello Stato. 
    7. La gestione dei residui e' tenuta  distinta  da  quella  della
competenza, in modo che nessuna  spesa  afferente  ai  residui  possa
essere imputata sui fondi della competenza e viceversa. 
                                                                 (16) 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che la presente modifica acquista efficacia  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 4-quater, comma  1,
lettera b))  che  "In  relazione  all'entrata  in  vigore  del  nuovo
concetto di impegno di cui all'articolo 34 della  legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  al  fine   di   garantire   la   sussistenza   delle
disponibilita' di competenza  e  cassa  occorrenti  per  l'assunzione
degli impegni anche pluriennali e  la  necessita'  di  assicurare  la
tempestivita' dei pagamenti in un quadro ordinamentale  che  assicuri
la disponibilita' in bilancio delle risorse finanziarie  in  un  arco
temporale adeguato alla tempistica di realizzazione  delle  spese  di
investimento sulla  base  dello  stato  avanzamento  lavori,  in  via
sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021: 
  [...] 
  b) per le spese in conto capitale i  termini  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 34-bis della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
prolungati di un ulteriore esercizio e quelli  di  cui  al  comma  4,
primo periodo,  del  medesimo  articolo  34-bis  sono  prolungati  di
ulteriori tre esercizi". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n.
77, ha disposto (con l'art. 4-quater, comma 1, lettera  b))  che  "In
relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno di  cui
all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  al  fine  di
garantire la sussistenza delle disponibilita' di competenza  e  cassa
occorrenti per l'assunzione degli  impegni  anche  pluriennali  e  la
necessita' di assicurare la tempestivita' dei pagamenti in un  quadro
ordinamentale  che  assicuri  la  disponibilita'  in  bilancio  delle
risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica  di
realizzazione delle spese di  investimento  sulla  base  dello  stato
avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021
e 2022: 
  [...] 
  b) per le spese in conto capitale i  termini  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 34-bis della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
prolungati di un ulteriore esercizio e quelli  di  cui  al  comma  4,
primo periodo,  del  medesimo  articolo  34-bis  sono  prolungati  di
ulteriori tre esercizi".