DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (09G0208)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 (in SO n. 39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
   Trasferimento della proprieta' del termovalorizzatore di Acerra 
 
  1. Entro il 30 giugno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e' trasferita la proprieta'  del  termovalorizzatore  di
Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa,  o
ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a
soggetto privato. 
  2. L'eventuale trasferimento a uno dei soggetti pubblici di cui  al
comma 1 potra' avvenire  solo  previa  individuazione,  con  apposito
provvedimento  normativo,  delle   risorse   finanziarie   necessarie
all'acquisizione dell'impianto, anche  a  valere  sulle  risorse  del
Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale. 
  3.   Al   soggetto   proprietario   dell'impianto,   all'atto   del
trasferimento definitivo della proprieta' ai sensi del  comma  1,  e'
riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore  stabilito  ai
sensi dell'articolo 6, ridotto del canone di affitto corrisposto  nei
dodici  mesi  antecedenti  all'atto  di  trasferimento,  delle  somme
comunque  anticipate,   anche   ai   sensi   dell'articolo   12   del
decreto-legge n. 90 del  2008,  nonche'  delle  somme  relative  agli
interventi  effettuati  sull'impianto,  funzionali  al  conseguimento
degli  obiettivi  di   costante   ed   ininterrotto   esercizio   del
termovalorizzatore sino al trasferimento della proprieta'. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nelle  more  del  trasferimento
della  proprieta',  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
Dipartimento   della   protezione   civile    mantiene    la    piena
disponibilita',  utilizzazione  e  godimento  dell'impianto   ed   e'
autorizzata a stipulare  un  contratto  per  l'affitto  dell'impianto
stesso, per una durata fino a  quindici  anni.  La  stipulazione  del
contratto di affitto e'  subordinata  alla  prestazione  di  espressa
fideiussione regolata dagli articoli 1936,  e  seguenti,  del  codice
civile, da parte della societa' a capo del gruppo cui  appartiene  il
proprietario del termovalorizzatore con la quale si garantisce,  fino
al  trasferimento  della  proprieta'  dell'impianto,  il  debito  che
l'affittante ha  nei  confronti  del  Dipartimento  della  protezione
civile per le somme erogate allo stesso proprietario di cui al  comma
3. La fideiussione deve  contenere,  espressamente,  la  rinuncia  da
parte  del  fideiussore  al  beneficio  di  escussione.   In   deroga
all'articolo 1957 del codice civile non si verifica, in  alcun  caso,
decadenza del diritto del creditore. 
  5. Al  Dipartimento  della  protezione  civile,  oltre  alla  piena
disponibilita', utilizzazione  e  godimento  dell'impianto,  spettano
altresi' i ricavi  derivanti  dalla  vendita  dell'energia  elettrica
prodotta dall'impianto ai fini della  successiva  destinazione  sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo  2,  comma  2.  Sono  fatti
salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto tra la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
Dipartimento della protezione civile ed  il  soggetto  aggiudicatario
delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore. 
  6. Il canone di affitto e' stabilito in euro 2.500.000 mensili.  Il
contratto di affitto  si  risolve  automaticamente  per  effetto  del
trasferimento della proprieta' di cui al comma 1. ((PERIODO SOPPRESSO
DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)).(1) 
  7. Ove all'esito del collaudo del  termovalorizzatore,  che  dovra'
intervenire entro il 28 febbraio 2010, pur rispettando i requisiti ed
i parametri inerenti alle concentrazioni  massime  autorizzate  delle
emissioni in  atmosfera  e  degli  scarichi  idrici,  l'impianto  non
raggiunga  i  parametri  produttivi  ai  diversi  carichi   operativi
afferenti  al  carico  termico  di  progetto,  l'importo  del  valore
dell'impianto e' proporzionalmente ridotto  sulla  base  di  apposita
valutazione da parte dell'ENEA, da effettuarsi con le risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente  anche
derivanti  da  convenzioni  in  essere  con  autorita'  pubbliche.Gli
eventuali oneri per la messa in regola  dell'impianto  sono  posti  a
carico del soggetto costruttore. 
  8.  L'esigibilita'  del  canone  di  affitto,  dovuto  con  cadenza
mensile, e' condizionata all'esito  positivo  del  collaudo,  nonche'
alla prestazione da  parte  del  proprietario  di  apposita  garanzia
dell'importo del 25 per cento del 10 per cento del valore definito ai
sensi dell'articolo 6. Ove  all'esito  del  collaudo  l'impianto  non
raggiunga i parametri produttivi ai sensi del comma 7, l'importo  del
canone  di  affitto  e'  proporzionalmente  ridotto.La  garanzia   e'
prestata con gli strumenti e le caratteristiche di cui ai commi 2,  3
e 4 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
della protezione civile, ed e' svincolata e cessa  di  avere  effetto
solo alla data di emissione del  certificato  di  collaudo  ai  sensi
dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del  2006.
Il proprietario del termovalorizzatore provvede, inoltre, a  prestare
ulteriore garanzia, con gli strumenti e le caratteristiche di cui  al
comma 2 dell'articolo 129 del decreto legislativo n. 163 del 2006,  a
favore della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della  protezione  civile,  per  la  responsabilita'  prevista  dalla
normativa   statale   vigente   quale   costruttore   o   appaltatore
dell'impianto, anche per eventuali vizi occulti. 
  9. Fino al trasferimento della proprieta' ai sensi dell'articolo  8
il termovalorizzatore di Acerra, in quanto vincolato all'assolvimento
della funzione di smaltimento dei rifiuti  e  produzione  di  energia
elettrica di cui al ciclo integrato di  gestione  dei  rifiuti  nella
regione Campania, e' insuscettibile di alienazione, di altri atti  di
disposizione, nonche' impignorabile, ne' puo' essere  assoggettato  a
trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 26 febbraio 2010, n. 26, ha disposto  che  "al  comma  6,  al
secondo periodo, dopo le  parole:  "30  milioni  di  euro  annui"sono
inserite le  seguenti:  "per  quindici  anni  a  decorrere  dall'anno
2010"".