DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (09G0208)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 (in SO n. 39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-3-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
         Regione, province, societa' provinciali e consorzi 
 
  1. Ai Presidenti delle province  della  regione  Campania,  dal  1°
gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono  attribuite,  in  deroga
agli  articoli  42,  48  e   50   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti spettanti  agli  organi
provinciali in materia di programmazione  del  servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti da  organizzarsi  prioritariamente  per  ambiti
territoriali nel contesto provinciale e per distinti  segmenti  delle
fasi del ciclo di gestione dei rifiuti. 
  2. Sulla base delle previsioni di  cui  alla  legge  della  regione
Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive  modificazioni,  e  tenuto
conto  delle  indicazioni  di  carattere   generale   di   cui   alla
determinazione del Sottosegretario  di  Stato  adottata  in  data  20
ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per
evitare soluzioni di continuita' rispetto agli  atti  compiuti  nella
fase emergenziale,  le  amministrazioni  provinciali,  anche  per  il
tramite delle relative  societa'  da  intendere  costituite,  in  via
d'urgenza, nelle forme di  assoluti  ed  integrali  partecipazione  e
controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da
comunicazioni o da altre formalita' ed adempimenti procedurali,  che,
in fase di prima attuazione, possono  essere  amministrate  anche  da
personale appartenente alle  pubbliche  amministrazioni,  subentrano,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti  in  corso
con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte  le
attivita' di raccolta, di trasporto, di trattamento,  di  smaltimento
ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono  affidare  il
servizio in via di somma urgenza, nonche' prorogare  i  contratti  in
cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore
ad un anno  con  abbattimento  del  3  per  cento  del  corrispettivo
negoziale inizialmente previsto. 
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si  applicano  nei
confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli. 
  2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il 31  dicembre  2012,
le sole attivita' di raccolta, di  spazzamento  e  di  trasporto  dei
rifiuti  e  di  smaltimento  o  recupero   inerenti   alla   raccolta
differenziata  continuano  ad  essere  gestite  secondo  le   attuali
modalita' e forme procedimentali dai comuni. (3)  (4)  (8)  (9)  (13)
(14) ((15)) 
  3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza
delle  amministrazioni  territoriali,   compresi   quelli   derivanti
dall'attuazione  dell'articolo  13,  comma   1,   trovano   integrale
copertura economica nell'imposizione  dei  relativi  oneri  a  carico
dell'utenza. Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater,
per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Societa' provinciali
di cui alla legge  della  regione  Campania  28  marzo  2007,  n.  4,
agiscono   sul   territorio    anche    quali    soggetti    preposti
all'accertamento e alla riscossione della tassa  per  lo  smaltimento
dei  rifiuti  solidi  urbani  (TARSU)  e  della   tariffa   integrata
ambientale (TIA). Le  dette  Societa'  attivano  adeguate  azioni  di
recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei
rifiuti ed a tale fine i comuni della  regione  Campania  trasmettono
alle province,  per  l'eventuale  successivo  inoltro  alle  societa'
provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto: 
    a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA; 
    b)  i  dati  afferenti  alla  raccolta  dei  rifiuti  nell'ambito
territoriale di competenza; 
    c) la banca dati aggiornata al  31  dicembre  2008  dell'Anagrafe
della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni  sulla
residenza e sulla composizione del nucleo familiare  degli  iscritti.
Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a
cura dei medesimi comuni. 
  4. Le province, anche per il tramite  delle  societa'  provinciali,
accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni  ai  sensi
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  relative  ai
contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e  dell'acqua
ed ai contratti di locazione. Le province, a  tal  fine,  nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio, possono  anche  richiedere,
in forza di apposita convenzione, l'ausilio degli organi  di  polizia
tributaria. 
  5.  Ferma  la  responsabilita'  penale  ed   amministrativa   degli
amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni per le condotte o
le omissioni poste in essere in violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e
5-ter del presente articolo, il Prefetto provvede, in via d'urgenza e
previa  diffida,  in  sostituzione  dei  comuni  inadempienti,  anche
attraverso  la   nomina   di   apposito   Commissario   ad   acta   e
contestualmente attiva le  procedure  di  cui  all'articolo  142  del
decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  che  possono  essere
attivate a carico delle amministrazioni comunali  anche  in  caso  di
violazione delle disposizioni di cui  all'articolo  198  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di mancato  rispetto,  da
parte dei comuni, degli obiettivi minimi  di  raccolta  differenziata
stabiliti dall'articolo 11, comma  1,  del  decreto-legge  23  maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2008, n. 123, cosi'  come  certificati  dalla  regione  Campania,  il
Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola  con  il
sistema  della  raccolta  differenziata,  assegnandogli  il   termine
perentorio di tre mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto
attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta. 
  5-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, nella regione  Campania,  in
fase di prima attuazione ed in via  provvisoria  e  sperimentale,  la
TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di  due  distinti
costi: uno elaborato dalle  province,  anche  per  il  tramite  delle
societa' provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti  nel
proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi  alle
attivita'  di  propria  competenza  afferenti  al  trattamento,  allo
smaltimento ovvero al recupero dei  rifiuti,  ed  uno  elaborato  dai
comuni, indicante  gli  oneri  relativi  alle  attivita'  di  propria
competenza di cui al comma 2-ter. I comuni  determinano,  sulla  base
degli oneri sopra distinti, gli importi  dovuti  dai  contribuenti  a
copertura integrale dei costi  derivanti  dal  complessivo  ciclo  di
gestione dei rifiuti. Per la  corretta  esecuzione  delle  previsioni
recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono  ad
emettere, nel termine perentorio  del  30  settembre  2012,  apposito
elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti  alle
amministrazioni comunali e provinciali per  gli  anni  2010,  2011  e
2012. (3) (4) 
  5-ter. Per gli anni 2010, 2011  e  2012,  i  soggetti  a  qualunque
titolo incaricati  della  riscossione  emettono,  nei  confronti  dei
contribuenti, un unico titolo di  pagamento,  riportante  le  causali
degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e  provinciali  e,
entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a  trasferire
gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di  cui
uno intestato alla amministrazione comunale  ed  un  altro  a  quella
provinciale, ovvero alla societa' provinciale. Gli importi di cui  al
presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente  destinati  a
fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei  rifiuti  di
competenza. (3) (4) 
  5-quater. Fino al 31 dicembre  2012,  nella  regione  Campania,  le
societa' provinciali, per l'esercizio delle funzioni di  accertamento
e riscossione  della  TARSU  e  della  TIA,  potranno  continuare  ad
avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,  lettera  b),
numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
In ogni caso  i  soggetti  affidatari,  anche  disgiuntamente,  delle
attivita' di accertamento e  riscossione  della  TARSU  e  della  TIA
continuano a svolgere dette attivita' fino alla scadenza dei relativi
contratti, senza possibilita' di proroga o rinnovo degli stessi. 
  6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 26. 
  7. La gestione dei siti per i  quali  e'  pendente  contenzioso  in
ordine alla relativa  titolarita  e'  assegnata  alle  province  fino
all'esito  dello  stesso  contenzioso.  Le  province  attendono  alla
gestione dei siti anche mediante le Societa'  provinciali  ed  a  tal
fine  sono  assegnate  alle   province   medesime,   all'atto   della
costituzione delle societa' provinciali,  risorse  finanziarie  nella
misura complessiva massima mensile di un milione di euro fino  al  30
settembre  2010,  a  carico  delle  contabilita'  speciali   di   cui
all'articolo 2, comma 2, da  rendicontarsi  mensilmente  alla  Unita'
stralcio di cui  all'articolo  3.  Sono  fatte  salve  le  azioni  di
ripetizione  nei  confronti  del   soggetto   riconosciuto   titolare
all'esito del predetto contenzioso. 
  8. Il  personale  operante  presso  gli  impianti  di  selezione  e
trattamento dei rifiuti di Santa  Maria  Capua  Vetere,  Battipaglia,
Casalduni  e  Pianodardine  di  cui  all'articolo  6  del  richiamato
decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni
tecnico-amministrative  funzionali   all'esercizio   degli   impianti
stessi, e'  trasferito,  previa  assunzione  con  contratto  a  tempo
indeterminato,   alle   competenti   societa'   provinciali,    senza
instaurazione di rapporti di  pubblico  impiego  con  tali  societa'.
Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge  e  delle  risorse
allo scopo finalizzate, di cui ai commi 7  e  9,  tale  personale  e'
assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province. 
  9. Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle  obbligazioni
di cui al presente articolo, e' assegnata  in  via  straordinaria,  a
favore delle province, per la successiva assegnazione  alle  societa'
provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto  residente
nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite  delle
disponibilita' delle contabilita' speciali  di  cui  all'articolo  2,
comma 2. 
  10. Al fine di assicurare alla  societa'  provinciale  l'occorrente
dotazione finanziaria per l'esercizio dei compiti di cui al  presente
decreto, il Presidente della provincia e' autorizzato con i poteri di
cui al comma 1, e nel limite massimo pari all'importo di cui al comma
9 a revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di  entrata
in vigore  del  presente  decreto,  gli  impegni  assunti  fino  alla
concorrenza del predetto importo,  con  vincolo  di  destinazione  al
patrimonio della societa' provinciale. 
  11.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  volte   ad
assicurare  la  dotazione  finanziaria   occorrente   alle   societa'
provinciali, si applicano anche in favore del  commissario  regionale
eventualmente nominato ai sensi  della  citata  legge  della  regione
Campania n. 4 del  2007,  e  successive  modificazioni,  in  caso  di
inerzia dell'amministrazione provinciale. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione ai commi 2-ter, 5-bis, 5-ter del presente  articolo,
che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e
dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata  con  scadenza
in data anteriore al 15 marzo 2011". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Il D.P.C.M. 25  marzo  2011  (in  G.U.  31/03/2011,  n.  74)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  il  termine  di  cui  ai  commi
2-ter, 5-bis e  5-ter  del  presente  articolo  e'  prorogato  al  31
dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 1 febbraio 2013, n. 11, ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)  che
"Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del  decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, e' differito  al
30 giugno 2013. A partire dalla scadenza del termine di cui al  primo
periodo si applicano le  disposizioni  dell'articolo  14,  comma  27,
lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 1 febbraio 2013, n. 11, come modificato dal D.L. 26  aprile  2013,
n. 43, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013,  n.  71,
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui  al  comma
2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e
successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2013. A partire
dalla scadenza del termine di cui al primo periodo  si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo   14,   comma   27,   lettera   f),   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 1 febbraio 2013, n. 11, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013,
n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27  febbraio  2014,  n.
15, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il  termine  di  cui  al
comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25, e successive modificazioni, e' differito al  30  giugno  2014.  A
partire dalla scadenza  del  termine  di  cui  al  primo  periodo  si
applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 1 febbraio 2013, n. 11, come modificato dal D.L. 24  giugno  2014,
n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.  116,
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui  al  comma
2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e
successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2014. A partire
dalla scadenza del termine di cui al primo periodo  si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo   14,   comma   27,   lettera   f),   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 1 febbraio 2013, n. 11, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27  febbraio  2015,  n.
11, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il  termine  di  cui  al
comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre  2015.  A
partire dalla scadenza  del  termine  di  cui  al  primo  periodo  si
applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni". 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, nel modificare l'art.  1,  comma  1
del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
1 febbraio 2013, n. 11, ha conseguentemente disposto (con  l'art.  9,
comma 4-quater) che la proroga del termine di cui al comma 2-ter  del
presente articolo e' disposta nelle more della  riorganizzazione  del
ciclo dei rifiuti in Campania.