DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 177

Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (09G0189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2012)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-7-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                              Funzioni 
 
  1. Al fine di  conseguire  le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,
DigitPA  opera,  nell'ambito  delle  direttive  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il
Piano  ICT  nella   pubblica   amministrazione   centrale,   di   cui
all'articolo 22, comma 1, sulla base di un  Piano  triennale  per  la
programmazione  di  propri   obiettivi   ed   attivita',   aggiornato
annualmente,  nel  quale  sono  determinate  le  metodologie  per  il
raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane  e  finanziarie
necessarie al fine. Il Piano triennale e' approvato con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri o  del  Ministro  delegato,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni: 
    a) funzioni di consulenza e proposta. L'Ente fornisce  assistenza
tecnica,  anche  nella  elaborazione  di  studi  e  schemi  di   atti
normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro  da
lui delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza  con
le indicazioni della Conferenza  unificata,  fornisce  collaborazioni
tecniche e consulenza tecnica alle regioni  e  agli  enti  locali  in
materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione, anche  per
l'utilizzo delle relative risorse finanziarie pubbliche; propone,  ai
fini della pianificazione triennale dell'ICT, iniziative  finalizzate
alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di  ICT;  svolge,
anche sulla base di  apposite  convenzioni,  attivita'  di  supporto,
consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi di
diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti; 
    b) funzioni di emanazione di regole, standard e  guide  tecniche,
nonche' di vigilanza e controllo sul rispetto di norme. L'Ente  fissa
regole tecniche, standard e guide  tecniche,  anche  attraverso  atti
amministrativi generali; rende pareri  su  atti  normativi  nei  casi
previsti dall'ordinamento; opera  come  autorita'  di  certificazione
della firma digitale ed e' preposto alla tenuta di elenchi e registri
nei casi previsti dall'ordinamento;  contribuisce  all'attuazione  di
iniziative volte all'attivita' di informatizzazione  della  normativa
statale vigente; 
    c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e  di  coordinamento.
L'Ente formula pareri alle amministrazioni sulla coerenza  strategica
e sulla  congruita'  economica  e  tecnica  degli  interventi  e  dei
contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi  informatici  e
telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora l'esecuzione degli
interventi e dei contratti suddetti; svolge attivita' di monitoraggio
dell'attuazione dei piani di  ICT  delle  pubbliche  amministrazioni;
coordina, ove richiesto, le attivita' delle singole amministrazioni e
ne verifica i risultati sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e
qualita' dei sistemi informativi; effettua valutazioni, preventive  e
successive,  sull'impatto  di  iniziative  innovative   nel   settore
dell'ICT; 
    d) funzioni  di  predisposizione,  realizzazione  e  gestione  di
interventi e progetti di innovazione.  DigitPA  propone  progetti  in
tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o
avvalendosi  di  soggetti  terzi,  specifici  progetti  in  tema   di
amministrazione  digitale  ad  esso  assegnati;  effettua,  anche  in
partenariato,   attivita'   di   studio,    ricerca,    sviluppo    e
sperimentazione in materia di ICT,  relazionando  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato; svolge  i  compiti  ad
esso attribuiti dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle
pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC)
e di  Rete  Internazionale  della  Pubblica  Amministrazione  (RIPA);
svolge,  secondo  le  modalita'  previste  dall'ordinamento,  compiti
tecnico-operativi in materia di formazione informatica del  personale
delle pubbliche amministrazioni. 
  3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori  e  non  vincolanti,
sugli schemi di contratti stipulati dalle  pubbliche  amministrazioni
centrali concernenti l'acquisizione di beni  e  servizi  relativi  ai
sistemi informativi automatizzati per quanto concerne  la  congruita'
tecnico-economica, qualora il valore lordo  di  detti  contratti  sia
superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di  procedura  negoziata  e  a
euro 2.000.000,00 nel caso di  procedura  ristretta  o  di  procedura
aperta. ((Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza
e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di
beni e servizi)). Il parere dell'Ente e' reso  entro  il  termine  di
quarantacinque giorni dal ricevimento della  relativa  richiesta.  Si
applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti
a  questioni  di  competenza  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture  e'  trasmessa  da
DigitPA a detta Autorita'. 
  4. Fermo restando quanto disposto all'articolo  22,  l'Ente  svolge
ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti  gia'  attribuita
al CNIPA, nell'ambito delle direttive del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato.