DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee. (09G0145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/9/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in SO n. 215, relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 6-8-2011
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3-bis. 
(Attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26
      giugno 2001, e recepimento della direttiva 2009/17/CE del 
       Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009) 
 
  1.  Nelle  more  della  piena  attuazione  della  decisione  quadro
2001/500/GAI del  Consiglio,  del  26  giugno  2001,  concernente  il
riciclaggio  di  denaro,  l'individuazione,  il  rintracciamento,  il
congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi
di  reato,  dall'anno  2009  e'  autorizzata  l'implementazione   del
programma  pluriennale   di   dotazione   infrastrutturale   di   cui
all'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  2. Al  fine  di  garantire  la  piena  attuazione  della  normativa
comunitaria in materia di  monitoraggio  del  traffico  navale  e  di
informazione, nelle more dell'organico  recepimento  della  direttiva
2009/17/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile
2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonche' allo  scopo
di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia  di
controllo   e   vigilanza   sull'attivita'   di   pesca    attraverso
l'accrescimento, sul piano operativo,  della  capacita'  dell'attuale
dispositivo di vigilanza  e  controllo  a  mare,  dall'anno  2009  e'
autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per l'implementazione
degli interventi di cui all'articolo 2,  comma  99,  della  legge  24
dicembre 2007, n.244. 
  3. Per l'attuazione dei commi  1  e  2  del  presente  articolo  e'
istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
da ripartire in misura pari  al  50  per  cento  per  ciascuna  delle
finalita'  di  cui  ai  medesimi  commi,  cui   affluiscono,   previo
versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  le  complessive
risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data
del 1 ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
1, comma 884, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  nonche'  le
risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla data
del 1 ottobre 2009, della predetta autorizzazione di  spesa,  che  si
intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono  nulli  gli
eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni  di  cui  al
presente comma. ((4)) 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni  dalla
L. 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto (con l'art. 4,  comma  31)  che
"l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,  comma  3,  del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,  n.  166,  limitatamente
alla parte destinata alle esigenze di cui al  comma  2  del  medesimo
articolo 3-bis, e' incrementata, per l'anno 2011, di euro 17.400.000,
a copertura degli oneri  derivanti  dalla  mancata  retrocessione  in
permuta delle unita' navali di cui al  primo  periodo  alla  societa'
aggiudicataria  della  procedura  concorsuale   avviata   con   bando
pubblicato  nel  Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale   dell'Unione
europea n. 97 del 20 maggio 2010".