DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 90

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-5-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 (in G.U. 16/07/2008, n.165).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
Testo in vigore dal: 25-3-2012
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 6-ter 
          Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti 
 
  1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di  valutazione  di
cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzato, presso gli impianti  ivi
indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per  i  quali,
all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso,  fermo
quanto disposto  dall'articolo  18,  la  disciplina  prevista  per  i
rifiuti  codice  CER  19.12.12,  CER  19.12.02,  CER  19.05.01,   CER
19.05.03; presso i medesimi impianti  sono  altresi'  autorizzate  le
attivita' di stoccaggio  e  di  trasferenza  dei  rifiuti  stessi.  I
rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione  regionale,
possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale
per la copertura e risagomatura di cave abbandonate  e  dismesse,  di
discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale  materiale  di  copertura
giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio. 
((1-bis. Per garantire la complementare  dotazione  impiantistica  ai
processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma  1,
e' autorizzata la realizzazione di impianti di digestione  anaerobica
della  frazione  organica  derivante  dai  rifiuti  nelle   aree   di
pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza  di  comprovati
motivi di natura tecnica, in altre  aree  confinanti,  acquisite  dal
commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo
1 del  decreto-legge  26  novembre  2010,  n.  196,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.)) 
  2. Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  18,  e  in  deroga  alle
disposizioni  di  cui  all'allegato  D  alla  parte  IV  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  i  rifiuti  comunque  provenienti
dagli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati
ad  attivita'  di  recupero  ovvero  di  smaltimento  secondo  quanto
previsto dagli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,  e,  ai  fini  delle
successive fasi di gestione, detti rifiuti  sono  sempre  assimilati,
per quanto previsto  dall'articolo  184  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, come  modificato  dall'articolo  2  del  decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di  rifiuti  avente
codice CER 20.03.01.