DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 42.
    Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

  ((1.  Il  datore  di  lavoro,  anche  in  considerazione  di quanto
disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di
cui  all'articolo  41,  comma  6, attua le misure indicate dal medico
competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione
specifica   adibisce   il   lavoratore,  ove  possibile,  a  mansioni
equivalenti  o,  in  difetto,  a  mansioni  inferiori  garantendo  il
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.))
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106)).